Sicurezza lavoro e infortuni in condominio: le responsabilità dell’amministratore

Corte di Cassazione: l’esercizio concreto di poteri organizzativi e direttivi, anche se in assenza di un formale atto costitutivo, è sufficiente a fondare la qualifica di datore di lavoro o committente ai sensi del d.lgs. n. 81/2008

di Redazione tecnica - 22/05/2025

Quali responsabilità ricadono sull’amministratore di condominio in caso di infortunio sul lavoro? È necessario un incarico formale per far sorgere gli obblighi di sicurezza previsti dal d.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro)? E cosa accade se a perdere la vita è un lavoratore autonomo incaricato di un sopralluogo?

La Corte di Cassazione è stata ferma al riguardo, confermando, con la sentenza del 14 maggio 2025, n. 18169, la legittimità della condanna per omicidio colposo aggravato a carico di un’amministratrice condominiale per la morte di un lavoratore autonomo durante un sopralluogo. Una pronuncia che richiama l’attenzione degli amministratori di condominio e dei committenti “non professionali” sugli obblighi imposti dalla normativa  antinfortunistica, con rilevanti implicazioni anche per la responsabilità civile del condominio: la responsabilità per violazione degli obblighi di sicurezza scatta anche senza delega formale, quando si esercita un potere di fatto nella gestione degli interventi.

Lavori in condominio e infortuni: le responsabilità dell'amministratore

I fatti prendono avvio dal tragico epilogo di un intervento in quota, con la caduta mortale di un lavoratore incaricato di ispezionare una grondaia condominiale.

Il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma avevano condannato l’amministratrice per omicidio colposo aggravato, riconoscendole la qualità di datore di lavoro di fatto, e avevano ritenuto il condominio corresponsabile civile, condannandolo al risarcimento in solido in favore degli eredi della vittima.

Nel ricorso in Cassazione, i difensori dell’imputata e del condominio hanno contestato:

  • l’illegittima attribuzione alla sola amministratrice del ruolo di committente in assenza di una specifica delibera assembleare;
  • l’erronea qualificazione del condominio come committente ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008;
  • l’esistenza di un incarico per un mero sopralluogo e non per lavori in quota;
  • la presunta competenza e consapevolezza dei rischi da parte del lavoratore deceduto;
  • l’assenza di culpa in eligendo, trattandosi di attività per cui la ditta risultava abilitata.

La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi, confermando integralmente la sentenza d’appello.

Testo Unico Sicurezza Lavoro: la responsabilità nei confronti dei lavoratori autonomi

Il cuore giuridico della decisione si fonda sull’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, che impone al committente di lavori, anche nei confronti di lavoratori autonomi:

  • la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • l’informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui saranno eseguiti i lavori.

Il mancato rispetto di tali obblighi comporta la responsabilità per colpa in eligendo e colpa in vigilando. Il nesso causale tra la violazione degli obblighi e l’evento mortale è stato ritenuto pienamente sussistente dalla Cassazione.

 

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