Sicurezza lavoro e infortuni in condominio: le responsabilità dell’amministratore
Corte di Cassazione: l’esercizio concreto di poteri organizzativi e direttivi, anche se in assenza di un formale atto costitutivo, è sufficiente a fondare la qualifica di datore di lavoro o committente ai sensi del d.lgs. n. 81/2008
Obblighi di sicurezza: le responsabilità dell'amministratore e del condominio
Secondo gli ermellini, il fatto che l’incarico sia stato conferito verbalmente, senza una preventiva delibera assembleare, non esonera l’amministratrice dagli obblighi di sicurezza. L’esercizio concreto di poteri organizzativi e direttivi, anche se in assenza di un formale atto costitutivo, è sufficiente a fondare la qualifica di datore di lavoro o committente ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
In particolare, viene ribadito che la normativa antinfortunistica si fonda su un criterio funzionale, secondo cui il soggetto che di fatto gestisce l’intervento e assegna compiti operativi è obbligato a valutare i rischi e a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’affidatario.
Il condominio come responsabile civile: estensione della responsabilità
La sentenza evidenzia anche la responsabilità civile solidale del condominio. Pur essendo soggetto “non professionale”, l’ente di gestione collettiva risponde ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito commesso dal proprio amministratore nell’esercizio delle sue funzioni.
Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la figura del condominio può essere equiparata a quella del committente, con obbligo di adottare ogni misura idonea a prevenire eventi lesivi nell’ambito delle attività condominiali.
Conclusioni: obblighi di sicurezza anche per piccoli lavori e incarichi verbali
Si conferma così un importante richiamo alla responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei contesti condominiali e per interventi apparentemente semplici:
- è l’effettivo esercizio di potere organizzativo e decisionale a far sorgere gli obblighi di tutela, non l’esistenza di una delibera assembleare;
- la figura del committente si estende anche a soggetti non professionali, come i condomìni, che devono adottare tutte le cautele previste dal Testo Unico Sicurezza;
- la responsabilità civile del condominio si aggiunge a quella penale personale dell’amministratore, con rilevanti conseguenze anche sul piano risarcitorio.
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