Sicurezza sul lavoro: meno ore di formazione per i lavoratori

In dirittura d'arrivo la bozza di accordo Stato-Regioni che porta a 10 le ore di formazione per tutte le fasce di rischio. Previsti nuovi moduli per datori di lavoro e dirigenti

di Redazione tecnica - 20/09/2023

Spenta l’eco mediatica delle recenti morti di Brandizzo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si appresta ad approvare la bozza finale del nuovo accordo Stato-Regioni che prevede una riduzione delle ore di formazione sulla sicurezza.

Sicurezza sul lavoro: ridotte le ore di formazione 

Una proposta che ha suscitato non poche proteste: secondo quanto previsto nel testo, scenderanno da 16 a 10 le ore di formazione per i lavoratori dei settori a rischio alto, consentendo anche la modalità e-learning per la formazione specifica, che andrebbe invece fatta sul campo, riguardando procedure di primo soccorso, di esodo e incendi, movimentazione merci, rischi infortuni e rischio chimico.

La bozza nasce dalla volontà di accorpare i 6 accordi Stato-Regione esistenti, in attuazione del d.Lgs. n. 81/2008 (TUSL - Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) e che era stata predisposta già nel 2022 dall'esecutivo precedente.

zza del nuovo Accordo armonizzato formazione sicurezza lavoro previsto dall'Art. 13 del DL 146/2021, che doveva essere adottato entro il 30 giugno 2022, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

In particolare l'Accordo è finalizzato a garantire:

  • l'individuazione di durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre che della verifica dell'efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
  • dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, oltre che il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Le indicazioni per la formazione dei lavoratori

La formazione generale resta di 4 ore, mentre cambia la durata della formazione specifica, che adesso sarà di 6 ore per tutte le fasce di rischio. Prima invece erano 4 per i settori a rischio basso, 8 ore per i settori a rischio medio e 12 ore per i settori a rischio alto. Quindi, paradossalmente, aumenteranno le ore per la fascia a rischio basso, mentre per le altre due non solo diminuiranno, ma si potranno erogare in maniera discutibile, sostituendo la formazione sul campo con l'e-learning.

L'aggiornamento dovrà avvenire ogni 5 anni con un corso di almeno 6 ore. Si prevede la somministrazione di test in itinere.

Gli enti formatori e i subappalti

Novità anche per gli enti di formazione e per la formazione in caso di subappalti. Secondo la nuova bozza, per potere erogare i corsi basterà l’accreditamento regionale, mentre per quanto riguarda la formazione per lavoratori in subappalto, essa rimane in capo all’azienda affidataria e non sull’azienda a cui è stato subappaltato il lavoro e che sta in cantiere.

Nuovi moduli per datori di lavoro e dirigenti

Diverse variazioni anche per datori di lavoro e dirigenti, con l'aumento del monte ore di formazione e l'introduzione di nuovi moduli.

Nello specifico:

  • la formazione dei Dirigenti passa a 12 ore, a cui si aggiunge il modulo Cantieri, di 6 ore;
  • viene introdotto il corso per Datori di Lavoro di 16 ore a cui si aggiunge il modulo Cantieri di 6 ore.
  • introdotto un modulo comune Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Datori di lavoro a cui si aggiungono i seguenti moduli tecnici-integrativi:
    • 16 ore per agricoltura;
    • 16 ore per le costruzioni:
    • 12 ore per la pesca;
    • 16 ore per il settore chimico e petrolchimico.

 

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