Sicurezza sul lavoro, nuove modalità per la formazione obbligatoria

Utilizzabili sia la modalità in presenza che a distanza mediante l'uso della videoconferenza sincrona. Previste alcune eccezioni

di Redazione tecnica - 26/05/2022

Con la conversione in legge n. 52/2022 del D.L. n. 24/2022, è stato inserito l’art. 9-bis relativo alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro e formazione: le modalità di erogazione

La norma stabilisce che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia in presenza che a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

La disposizione è stata prevista nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale ha previsto che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:

  • a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati