Sicurezza sul lavoro: il nuovo Protocollo contro il Covid-19

ANCE pubblica l'aggiornamento sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro

di Redazione tecnica - 05/07/2022

È stato aggiornato al 30 giugno 2022 il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, con l’obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate e garantire negli ambienti di lavoro non sanitari l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate a contrasto del COVID-19.

Misure anti Covid, aggiornato il Protocollo di sicurezza sul lavoro

Come specificato in una nota da ANCE, la risalita dei contagi rende più che mai importante garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi. Il Protocollo aggiornato tiene conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente e si applica nei luoghi di lavoro diversi dal cantiere, le cui misure sono state emanate con specifica ordinanza del ministero della Salute in data 9 maggio. Inoltre le Parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi entro il 31 ottobre prossimo oppure ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico.

Come segnalato da ANCE, il nuovo protocollo è stato significativamente semplificato rispetto al precedente, aggiornato tenendo conto della situazione attuale e delle varie disposizioni che nel frattempo sono intervenute a disciplinare la materia. Inoltre i datori di lavoro possono integrare le misure precauzionali con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Vediamo le differenze sostanziali rispetto al precedente.

Informazioni dal datore di lavoro

Nel protocollo si ricordano gli obblighi del datore di lavoro a informare, i lavoratori e coloro che entrano nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e delle misure precauzionali da adottare, fra le quali l’impossibilità di fare ingresso o di permanere in azienda in caso di sintomatologia Covid-19.

ANCE evidenzia come il protocollo non preveda più la necessità di consegnare o affiggere appositi depliants informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, mentre va fornita un’informazione adeguata sull’uso dei DPI.

Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro

Nel nuovo protocollo non vi è più il riferimento alla dichiarazione di avvenuto contatto con soggetti positivi al virus negli ultimi 14 giorni. Si ribadisce però che per entrare in azienda bisogna avere una temperatura corporea inferiore ai 37,5 °C e che la temperatura potrà essere controllata in loco. Chi avrà una temperatura uguale o superiore dovrà contattare il proprio medico curante il prima possibile e seguirne le indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del D.L. n. 24/2022, convertito in legge n. 52/2022 e dall acircolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

Gestione appalti di fornitori esterni

È stato sostituito il paragrafo precedente, inerente le modalità di accesso di fornitori esterni nei luoghi di lavoro. Con le nuove disposizioni, nel caso in cui i lavoratori dipendenti da aziende terze, che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.), risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ove presente.

L’azienda committente oltre a informare in maniera completa l’impresa appaltatrice sui contenuti del Protocollo aziendale, dovrà vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze, che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Pulizia e sanificazione in azienda

Aggiornate le misure sulla base delle ultime disposizioni vigenti: il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.

Qualora in azienda si verificasse un caso di positività, è necessario procedere con pulizia, sanificazione e ventilazione dei locali.

Precauzioni igieniche personali

Nel nuovo protocollo è stato confermato che il datore di lavoro metta a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori.

Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie

Fermi gli obblighi previsti dall’art. 10-quater del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, come modificato dall’art. 11, comma 1, del D.L. n. 68/2022, l’uso delle mascherine FFP2 adesso è obbligatorio solo in alcuni settori.

Il datore di lavoro non è più obbligato a garantire l’utilizzo delle mascherine, ma solo a renderle disponibili per tutti i lavoratori, mentre la responsabilità di indossarle sarà a carico esclusivamente dei lavoratori.

Il protocollo specifica che è opportuno indossare le mascherine nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori, o aperti al pubblico o dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

Il datore di lavoro, invece, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

Applicazione nuovo protocollo nei cantieri

In linea con il nuovo protocollo confederale, fermo restando l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie fino al 30 settembre, si ritiene che:

  • l’uso delle mascherine FFP2 rimane un presidio importante nei cantieri in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o in caso di impossibilità a garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro (sono compresi, pertanto, anche gli apprestamenti quali le mense, i baraccamenti, gli spogliatoi, ecc).
  • l’uso dei dispositivi di protezione individuale rimane un presidio importante all’aperto laddove si configurino affollamenti.

Gestione spazi comuni (es. mense e spogliatoi)

È confermato l’accesso contingentato agli spazi comuni quali mense aziendali, aree fumatori, spogliatoi, tastiere, distributori di bevande e/o snack, prevedendo una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno degli stessi.

Nel protocollo inoltre si raccomanda l’organizzazione degli spazi e la sanificazione degli spogliatoi, per garantire il deposito degli indumenti da lavoro, nonché idonee condizioni igieniche sanitarie.

Entrata e uscita dei dipendenti

Per quanto concerne gli orari di ingresso/uscita, si continua a raccomandare lo scaglionamento per evitare assembramenti nelle zone comuni.

Gestione sintomatici in azienda

Nel caso sia presente nel luogo di lavoro un soggetto con febbre e sintomi di infezione respiratoria o similinfluenzali, quest’ultimo dovrà comunicarlo immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale con conseguente isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. Inoltre, il soggetto sintomatico dovrà essere subito dotato di mascherina FFP2.

Nel protocollo è stata eliminata la previsione della collaborazione dell’azienda con le Autorità sanitarie, per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del medico curante.

Con l'aggiornamento del protocollo è stato ripristinato totalmente il regime delle visite mediche di sorveglianza sanitaria e confermata la collaborazione con RSPP, RLS/RLST, nell’individuazione e attuazione delle misure anti contagio, la sorveglianza sanitaria eccezionale, la visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., al fine di verificare l’idoneità alla mansione dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero.

Lavoro agile e lavoratori fragili

Visto come strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, il lavoro agile, continua ad essere sostenuto, specialmente con riferimento ai lavoratori fragili. In particolare, il Protocollo prevede che il datore di lavoro, sentito il medico competente, stabilisca specifiche misure di prevenzione e organizzative per i lavoratori fragili. Proprio per questo è stata richiesta la proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione di tali soggetti.

Aggiornamento del protocollo

Infine, è stata confermata la costituzione dei Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.Essi eventualmente potranno essere  costituiti, a livello territoriale o settoriale, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19.

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