Sismabonus: l'allegato 1 è sempre obbligatorio?

Anche se si fa un unico SAL finale, l’allegato B-1 potrebbe non bastare. La disciplina sembra rendere obbligatorio l’allegato 1 solo per SAL intermedi, ma alcuni istituti di credito la pensano diversamente

di Cristian Angeli - 09/11/2023

In questi anni è stato sorprendente osservare quante insidie possano nascondersi dietro le procedure necessarie per accedere alle agevolazioni edilizie. Procedure non solo tecniche ma anche fiscali, all’interno delle quali gli operatori hanno imparato, più o meno, a destreggiarsi applicandole agli infiniti casi che l’edilizia ogni volta riserva.

Lasciando per un attimo da parte le questioni interpretative ricavabili dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, a volte complesse e contraddittorie, risulta ancor più sorprendente osservare che ancora oggi le suddette procedure non sono del tutto chiare, neanche quelle basilari imposte dai decreti. In particolare se ci sono di mezzo cessioni a istituti di credito, che hanno libertà di interpretare le disposizioni a loro tutela.

Il quesito

Ho ristrutturato la mia casa, una villetta a due piani, eseguendo opere di miglioramento sismico consistenti nel rifacimento della copertura e nel rinforzo di alcuni solai, per circa 100.000 euro. Un “semplice” caso di Super-sismabonus 110%, fra i tanti che, immagino, le vengono sottoposti ogni giorno.

Mi trovo però in una situazione particolare.

I lavori sono finiti e sono andati bene, essendomi affidato a una ditta che è riuscita a realizzare le opere in appena tre mesi. Sono andati talmente bene che il mio tecnico ha ritenuto, in accordo con la stessa impresa, di effettuare un solo SAL alla fine dei lavori, di importo pari al totale dovuto da contratto, che ho prontamente pagato, ritenendomi soddisfatto.

Detto SAL, certificato tramite il Modello B-1 del Sismabonus, è stato anche depositato in Comune insieme alla “fine lavori”, ma ora la banca alla quale mi sono affidato (con regolare contratto) per la cessione del corrispondente credito fiscale, mi pone un problema più grande della mia casa. Mi dice che non può accettare il credito perché risulta mancante il Modello 1 previsto dal DM 58/2017. Il mio tecnico ha cercato in tutti i modi di spiegare che, trattandosi di uno stato finale, è sufficiente il Modello B-1 (ripeto, non ci sono SAL intermedi), ed ha anche proposto di attivare la remissione in bonis, ma non c’è nulla da fare, la banca non si smuove.

L'esperto risponde

Il problema sollevato dal gentile lettore sembra riguardare un caso, peraltro ricorrente nei cantieri di piccola entità, in cui i lavori sono stati di comune accordo pagati “alla fine”, senza effettuare “stati di avanzamento” (SAL) in corso d’opera. L’operazione è più che legittima, soprattutto se svolta con il consenso delle parti. Piena regolarità anche sotto il profilo tecnico e fiscale, non essendoci alcuna norma che vieta di effettuare il pagamento alla fine.

Il testo del quesito rende però evidente un problema procedurale di non semplice soluzione in quanto, come ha rilevato l’istituto di credito (si ritiene lo abbia fatto tramite un proprio advisor), l’impiego dell’allegato 1 previsto dal DM 58/2017 non è del tutto chiaro. Anche se il DM ne richiede la presentazione per accedere alla sola cessione del credito c.d. “a SAL”, infatti, l’allegato 1 presenta delle importanti differenze con il Modello B-1, cosicché si può ritenere “prudente” utilizzare congiuntamente le due attestazioni per completare il cerchio della procedura, come sembra abbia richiesto in modo prudenziale la banca in questione.

L’allegato 1 si può ritenere sempre necessario?

Il DM 58/2017 (art. 3, co. 4-ter) dispone che “al fine di usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, co. 1-bis del DL 34/2020, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento lavori... redigendolo secondo il modello di cui all'allegato 1".

Il testo del decreto è dunque chiaro: per accedere all’opzione di cessione dei crediti serve un SAL, che deve essere certificato mediante l’allegato 1. Il DM spiega anche il perché, precisando che “il SAL costituisce l’attestazione di conformità di quanto eseguito al progetto depositato”.

Per quanto sia vero che la norma richiama solo il co. 1-bis (relativo alla cessione del credito per ogni stato di avanzamento intermedio), il decreto fornisce un elemento che porta a ritenere l’allegato 1 sempre necessario, anche in caso di assenza di SAL intermedi. Infatti, questo viene differenziato dall’allegato B-1, definito dal decreto come una "attestazione relativa all'ultimazione dei lavori".

Quindi, il legislatore ha individuato due diversi modelli (1 e B-1) che, così potrebbe sembrare, insieme chiudono il cerchio della regolarità della procedura tecnico-fiscale. Infatti, con l’allegato B-1 il DL attesta l’ultimazione dei lavori, riepilogando gli importi versati nei vari SAL, e se il SAL è unico (cosa lecita, come detto) ciò non lo esime di per sé dal compilare altresì l’allegato 1, con il quale dichiara un SAL (anche pari al 100% dei lavori, come nel caso presentato) attestandone la conformità al progetto. Il titolo riportato nell’allegato 1, che reca in alto la scritta “Stato di avanzamento lavori”, può far pensare che questo sia necessario solo in caso di SAL intermedi, anche perché il modello stesso contiene il campo “1° SAL” e “2° SAL”. Ma il SAL, come precisa l’art. 14 co. 1 lett. d) del DM 49/2018, “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora”. Quindi esiste anche il SAL di fine lavori, che è cosa diversa dallo “stato finale” (o “conto finale”, come descritto dallo stesso DM 49/2018).

Perciò, nel caso esaminato, il punto di vista della banca non è facilmente contestabile, inquanto non vi è dubbio che sia più prudente predisporre anche l’allegato 1, indicando “Stato di avanzamento n. 1” e, all’interno, compilare solo la riga riferita al “1° SAL”, indicando un valore dei lavori pari al 100%.

Gli allegati 1 e B-1 non sono uguali

A un occhio stanco gli allegati 1 e B-1, a parte l’apparente “formalismo” del titolo, possono apparire uguali.

Così non è.

Osservandoli attentamente, si nota che solo l’allegato 1 contiene (all’ultima riga) l’attestazione sulla congruità della spesa espressamente riferita ad un prezzario. L’allegato B-1, invece, non riporta una simile attestazione, cosicché, in assenza del primo, il DL non verrebbe investito da una simile e così importante responsabilità, che diversamente resta solo in capo al progettista.

Ma non solo. In tutta la procedura asseverativa del Sismabonus, l’allegato 1 è l’unico modello nel quale è prevista la sottoscrizione da parte dell’impresa esecutrice, la cui presenza è effettivamente importante nei documenti certificativi.

Si comprende dunque che non presentare l’allegato 1, anche se non vi sono stati SAL intermedi, priverebbe la procedura non di un documento (in apparenza) ripetitivo, ma piuttosto di assunzioni di responsabilità da parte del direttore dei lavori e dell’impresa. Anche se, dunque, un’interpretazione letterale delle norme porta a ritenerlo strettamente obbligatorio solo quando i lavori vengono divisi in più SAL, si comprende la “titubanza” della banca nell’accettare il credito, cosicché produrre l’allegato 1 a prescindere dalla presenza di SAL intermedi rende l’operazione più trasparente ed evita certamente questo tipo di intoppi.

La remissione in bonis non c’entra

A nulla può valere, in un simile contesto, la remissione in bonis richiamata dal lettore. Si tratta di un istituto disciplinato dal DL 16/2012 (art. 2, co. 1), che permette di sanare l’omissione di passaggi formali atti all’ottenimento di benefici fiscali, tramite il versamento di una leggera sanzione (250 euro). Tuttavia, nell’ambito del Sismabonus il legislatore ne ha previsto l’utilizzo in caso di omessa presentazione del solo allegato B che assevera l’efficacia dei lavori a firma del progettista strutturale, non essendo chiaro se la disposizione normativa che permette la remissione in bonis sull’allegato B (DL 11/2023, art. 2-ter, co. 1, lett. c)) possa estendersi anche ai modelli redatti a firma del direttore dei lavori. Un’interpretazione letterale (e cautelativa) porta a ritenere di no.

Come fare?

Il caso, purtroppo, pare privo di una soluzione ad oggi nota. Lo stallo relativo alla banca che non accetta il credito potrebbe essere eventualmente bypassato provando a cambiare istituto o effettuando, nei limiti del possibile, la detrazione diretta.

Articolo a cura di Cristian Angeli
ingegnere strutturista
esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

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