Sismabonus capannoni industriali 2022: come funziona?

Nel caso dei capannoni industriali, le linee guida per la riduzione del rischio sismico prevedono una particolare procedura per accedere al sismabonus ordinario potenziato

di Redazione tecnica - 12/05/2022

Con la Legge di Bilancio 2017 è stata prevista nel nostro ordinamento la detrazione fiscale per gli interventi di riduzione del rischio sismico, nota a tutti come sismabonus.

Sismabonus: cos'è

Entrando nel dettaglio, l'art. 1, comma 2, lettera c) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha modificato l'art. 16 del D.L. n. 63/2013, sostituendo il comma 1-bis e inserendo i commi da 1-ter a 1-sexies.

Mentre il comma 1-bis prevede il sismabonus ordinario al 50%, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, nel caso di interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), i successivi commi definiscono i casi in cui si può avere un'aliquota fiscale maggiorata dal 70 all'85%.

In particolare, con i commi da 1-ter a 1-sexies, oltre ad estendere il sismabonus agli edifici in zona sismica 3, è stato previsto che:

  • qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;
  • ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%;
  • qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di spettano:
    • nella misura del 75 per cento in caso di passaggio ad una classe inferiore;
    • nella misura dell'85 per cento in caso di passaggio a due classi inferiori.

L'asseverazione del miglioramento sismico

Per gli interventi a cui corrisponde una riduzione del rischio sismico, la fruizione della relativa agevolazione è soggetta ad una serie di adempimenti tra i quali l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati (l'asseverazione tecnica).

Tale asseverazione tecnica è stata prevista dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 che nel corso degli anni è stato modificato:

  • dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2017, n. 65;
  • dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020, n. 24;
  • dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329.

Quest'ultimo ha adeguato la modulistica per far fronte alle nuove detrazioni fiscali del 110% nate con il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Ad oggi, il D.M. 58/2017 riporta i seguenti allegati:

  • Allegato A - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni
  • Allegato B - Asseverazione del progettista da allegare alla richiesta del titolo edilizio
  • Allegato 1 - Asseverazione del direttore dei lavori per stato di avanzamento
  • Allegato B1 - Asseverazione del direttore dei lavori a fine lavori
  • Allegato B2 - Asseverazione del collaudatore a fine lavori

Le asseverazioni di cui agli allegati B, B1 e 1 contengono anche l'attestazione di congruità dei costi.

La riduzione del rischio sismico

Come previsto all'art. 3, comma 3 del D.M. 58/2017, per gli interventi che godono delle aliquote maggiorate è necessario allegare al titolo edilizio entro l'avvio dei lavori, il progetto dell'intervento di riduzione del rischio sismico e l'asseverazione tecnica.

L'asseverazione tecnica da allegare è quella di cui all'Allegato B del D.M. 58/2017 all'interno della quale il tecnico assevera:

  • lo stato di fatto, definendo:
    • la classe di Rischio della costruzione;
    • il valore dell’indice di sicurezza strutturale (IS-V)(da omettere per attribuzioni effettuate con il metodo semplificato);
    • il valore della Perdita Annua Media (PAM);
    • i riferimenti delle Linea Guida utilizzate come base di riferimento per le valutazioni;
    • il metodo utilizzato per l'attribuzione della classe di rischio (convenzionale o semplificato);
    • si allega la relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, salvo per i casi in cui è prevista la demolizione e ricostruzione;
  • lo stato conseguente all'intervento, definendo:
    • la classe di Rischio della costruzione;
    • il valore dell’indice di sicurezza strutturale (IS-V)(da omettere per attribuzioni effettuate con il metodo semplificato);
    • il valore della Perdita Annua Media (PAM);
    • i riferimenti delle Linea Guida utilizzate come base di riferimento per le valutazioni;
    • il metodo utilizzato per l'attribuzione della classe di rischio (convenzionale o semplificato);
    • gli estremi del Deposito/Autorizzazione al Genio Civile
    • si allega la relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei risultati raggiunti, salvo per i casi in cui è prevista la demolizione e ricostruzione.

A questo punto si assevera che gli interventi hanno consentito una riduzione del rischio sismico mediante il passaggio d un numero di classi rispetto alla situazione ante-operam, pari a:

  • nessuna classe;
  • 1 classe;
  • 2 o più classi.

Ed è da qui che sarà, quindi, possibile definire l'aliquota di accesso al sismabonus.

Sismabonus capannoni industriali

Nel caso dei capannoni industriali, a pag. 11 dell'Allegato A al D.M. n. 58/2017 è riportato che è possibile ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio, ma a patto di soddisfare alcune prescrizioni volte ad eliminare sulla costruzione tutte (ove presenti) le seguenti carenze:

  • carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad. es. trave-pilastro e copertura-travi), rispetto alle azioni sismiche da sopportare e, comunque, volti a realizzare sistemi di connessione anche meccanica per le unioni basate in origine soltanto sull'attrito;
  • carenza della connessione tra il sistema della tamponatura esterna degli edifici prefabbricati (pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante;
  • carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali macchinari, impianti e/o scaffalature, tipicamente contenuti negli edifici produttivi, che possono indurre danni alle strutture che li ospitano, in quanto privi di sistemi di controventamento o perché indotti al collasso dal loro contenuto.

In queste costruzioni è necessario rimuovere le cause che possano dare luogo all'attivazione di meccanismi locali che, a cascata, potrebbero generare il collasso dell'immobile. Nell'intervenire su tali costruzioni è comunque opportuno che il dimensionamento dei collegamenti avvenga con riferimento al criterio di gerarchia delle resistenze, adottando collegamenti duttili, prevedendo sistemi di ancoraggio efficaci, e pertanto lontani dai lembi esterni degli elementi, e idonei sistemi anti caduta/ribaltamento, laddove non si riesca a limitare in altro modo gli spostamenti.

Per gli edifici in calcestruzzo armato, analogamente alle strutture assimilabili ai capannoni industriali, è prevista la possibilità di ritenere valido il passaggio alla Classe di rischio immediatamente superiore, eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento ed anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio. Ciò è possibile soltanto se la struttura è stata originariamente concepita con la presenza di telai in entrambe le direzioni e se saranno eseguiti tutti gli interventi seguenti:

  • confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell'edificio;
  • opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su tutte le tamponature perimetrali presenti sulle facciate;
  • eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate.

La compilazione dell'Allegato B per i capannoni industriali

Si pone una problematica di non poco conto: la compilazione dell'Allegato B da allegare al titolo edilizio prima dell'avvio dei lavori. La norma è chiara e l'Agenzia delle Entrate lo ha più volte confermato: la mancata o tardiva allegazione dell'asseverazione tecnica risulta essere una delle principali cause di decadenza per l'accesso al sismabonus. Al momento, cioè, la norma non prevede "ravvedimenti documentali" nel caso in cui il tecnico "dimentichi" di allegare al titolo edilizio l'asseverazione tecnica entro l'inizio dei lavori.

Nel caso dei capannoni industriali, però, l'Allegato B non consentirebbe una compilazione in linea con quanto prevede la "famosa" pagina 11 dell'Allegato A al D.M. n. 58/2017, senza che si proceda alla normale attribuzione ante e post della classe di rischio utilizzando uno dei due metodi previsti (convenzionale o semplificato).

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