Sistemi di accumulo collegati a impianti green: nuovi chiarimenti del Fisco

Dal Fisco nuovi chiarimenti sull'utilizzo del credito d’imposta per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti alimentati da fonti rinnovabili

di Redazione tecnica - 21/12/2022

Quando si parla di detrazioni fiscali, una delle maggiori difficoltà operative è mettere in fila tutti i provvedimenti di rango primario e attuativi, necessari per utilizzare questi benefici. È così che spesso serve l'aiuto dell'Agenzia delle Entrate come nel caso del bonus per sistemi di accumulo integrati previsto all'art. 1, comma 812 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Bonus sistemi di accumulo integrati: nuova risposta del Fisco

Su questo argomento ha fornito nuovi FiscoOggi, la pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate, che ha risposto alla domanda:

Dove posso trovare informazioni dettagliate per la richiesta del credito d’imposta previsto per l’installazione dei sistemi di accumulo integrati?

L'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato i contenuti dell'art. 1, comma 812, a mente del quale:

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

Bonus sistemi di accumulo integrati: i provvedimenti attuativi

Poi ha messo "in fila" i provvedimenti attuativi, ovvero:

  • il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 maggio 2022 recante "Definizione delle modalità attuative del credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili" (Gazzetta Ufficiale 17/06/2022, n. 140);
  • il Provvedimento Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2022, prot. n. 382045 recante "Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese sostenute relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili".

I chiarimenti del Fisco

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il bonus in questione può essere usufruito, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro, dalle persone fisiche che dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sostengono spese per l’installazione di questi sistemi in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Il Ministro dell’economia e delle finanze ha definito le modalità attuative per accedere al beneficio con il decreto del 6 maggio 2022, prevedendo la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate di apposita istanza per richiederlo. Il credito è utilizzabile, in diminuzione delle imposte dovute, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili. L’eventuale ammontare del credito non utilizzato potrà essere usufruito nei periodi di imposta successivi.

I termini di presentazione dell’istanza, l’approvazione del modello e il contenuto dello stesso sono stati definiti, invece, con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2022. In particolare, la domanda deve essere presentata telematicamente, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. L’istanza va trasmessa a partire dal 1° marzo 2023 e fino al 30 marzo 2023.

In base al rapporto tra le risorse previste (3 milioni di euro) e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze presentate, l’Agenzia delle Entrate comunicherà con apposito provvedimento (entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande) la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

© Riproduzione riservata