Sostituzione consorziata dopo aggiudicazione: le condizioni per effettuarla

Il MIMS ricorda quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 48 del Codice dei Contratti, precisando quando la SA può proseguire il rapporto contrattuale con un altro operatore economico

di Redazione tecnica - 11/10/2022

Dopo l’aggiudicazione di un appalto, un Consorzio Stabile può sostituire la ditta esecutrice individuata in fase di gara? Sulla questione è intervenuto il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS, con il parere del 19 settembre 2022, n. 1510.

Sostituzione consorziata dopo aggiudicazione appalto: il parere del MIMS

Il Ministero ha nello specifico richiamato l’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), che al comma 2 individua il consorzio stabile tra gli operatori economici per gli affidamenti. Inoltre ha evidenziato che, ai sensi del comma 7bis dell’art. 48 dello stesso codice, le sopravvenienze tassative di cui ai successivi commi 17, 18 e 19, previste in materia di RTI, si applicano anche a questi soggetti: “…7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata”.

Le condizioni per la sostituzione della consorziata

Come anche confermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sostituzione dell’impresa consorziata designata ai fini dell’esecuzione è ammissibile a condizione che:

  • la modifica soggettiva avvenga esclusivamente in diminuzione” e non “per addizione”, e quindi solo internamente e senza innesti dall’esterno;
  • la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata;
  • il soggetto subentrante risulti in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o ai servizi o alle forniture oggetto dell’affidamento;
  • l’evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, sia portato a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto conoscenza, per consentirle di assegnare al consorzio un congruo termine per procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, tale da poter garantire correttamente e rapidamente la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Questo implica che, a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione in capo alla mandataria o ad una delle mandanti, la stazione appaltante può proseguire il rapporto contrattuale con un altro operatore economico.

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