Sostituzione porta blindata: ok alla detrazione della spesa

Il Fisco ricorda che la sostituzione di un portone in legno con una porta blindata rientra tra gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi previsti dal TUIR

di Redazione tecnica - 22/11/2023

La sostituzione di un portone con una porta blindata rientra fra gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi disciplinati dalla lettera f) dell’art.16-bis del TUIR (c.d. "Bonus Sicurezza") e per questo la spesa sostenuta può essere portata in detrazione.

Detrazione porta blindata: ok all'agevolazione fiscale

La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito di un contribuente sulla possibilità di sostituire un portone in legno con uno blindato e utilizzare l’agevolazione prevista dalla normativa.

Questa tipologia di intervento rientra infatti fra quelli di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta una detrazione del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48mila euro per unità immobiliare; l'aliquota di detrazione e il massimale di spesa sono stati elevati, fino al 31 dicembre 2024, rispettivamente al 50% per un importo totale di 96mila euro, riservati ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati i lavori.

Tra gli interventi ammessi a detrazione, proprio quelli eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, disciplinati dalla lettera f) dell’art. 16-bis del TUIR.

Prevenzione atti illeciti: gli interventi ammessi al Bonus Sicurezza

Come già chiarito nella Circolare del Fisco del 6 febbraio 2001, n. 13, con il  il termine "atti illeciti" il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti quali furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di  limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti.

Tra gli interventi ammessi a detrazione rientrano:

  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • apposizione di saracinesche;
  • tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti a muro;
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

L’installazione o la sostituzione della porta blindata rientra quindi tra le spese per cui spetta la detrazione al 50%, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti, come ad esempio, l’obbligo di pagamento tracciabile, quindi effettuato  tramite carta o bonifico, e il possesso della documentazione comprovante l’acquisto dei materiali e l’esecuzione dell’intervento.

 

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