Sovrabbondanza di requisiti RTI: l'esclusione è legittima?

TAR Marche: l'intento anticoncorrenziale va dimostrato considerato anche il contesto partecipativo della gara e la convenienza della scelta da parte della Stazione Appaltante

di Redazione tecnica - 22/12/2022

La sovrabbondanza di requisiti non rappresenta un’automatica causa di esclusione, soprattutto in relazione a un contesto entro il quale ci sono soltanto due concorrenti e la scelta dell’altro implicherebbe una soluzione antieconomica per la stazione appaltante.

Sovrabbondanza di requisiti di un RTI: l'esclusione è legittima?

Lo conferma il TAR Marche con la sentenza n. 765/2022, pronunciata a seguito del ricorso di un operatore contro l’aggiudicazione di un affidamento biennale di servizi a un RTI. Il raggruppamento, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere escluso perché composto da Cooperative che possedevano, in via autonoma e totalitaria, i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara. La partecipazione in raggruppamento tra loro, con sovrabbondanza dei requisiti, avrebbe assunto esclusivamente finalità anticoncorrenziali perché sono pervenute due sole offerte.

Secondo il TAR, la sovrabbondanza di requisiti da parte di RTI non costituisce automatica causa di esclusione, ma potrebbe determinare l’esclusione solo qualora lo strumento giuridico venisse effettivamente utilizzato come espediente anticoncorrenziale da rilevare attraverso elementi fattuali che dimostrino tale finalità.

Il fatto che siano prevenute due sole offerte non risulta sufficiente a dimostrare l’intento anticoncorrenziale, poiché la stazione appaltante ha comunque ottenuto un’offerta migliore rispetto a quella proposta dalla ricorrente, peraltro in un contesto in cui non è raro che la partecipazione alle gare sia scarsa e spesso circoscritta a soli due offerenti.

Inoltre il giudice amministrativo ha precisato che, in caso di accoglimento della censura, la pretesa anticoncorrenzialità addebitata al RTI andrebbe a totale discapito proprio dell’amministrazione che, escluso l’attuale aggiudicatario dovrebbe aggiudicare la gara ad una offerta economicamente meno vantaggiosa.

Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità dell’aggiudicazione.

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