Spalmacrediti Superbonus e bonus edilizi: tornare indietro si può

Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che permette di annullare la comunicazione, finora irrevocabile, di ripartizione dei crediti edilizi in 10 anni

28/09/2023

Spalmacrediti in 10 anni, tornare indietro adesso è possibile. La conferma arriva con la pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687, con il quale è stato autorizzato l’annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022 (Decreto Aiuti quater).

Ripartizione crediti in 10 anni: ok all'annullamento dell'opzione

Ricordiamo che la norma prevede la rateizzazione in 10 anni della detrazione d’imposta fruita in dichiarazione dei redditi per interventi Superbonus, oltre che la facoltà di ripartire in 10 anni i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura per alcune tipologie di interventi edilizi, ovvero quelli disciplinati:

  • dall’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus);
  • dall’articolo 119-ter dello stesso D.L. n. 34/2020 (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche);
  • dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus).

Secondo finora quanto previsto, la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, che non sia stata utilizzata in compensazione e anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita, con scelta irrevocabile, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Le modalità sono state disciplinate con il provvedimento del Fisco del 18 aprile 2023, n. 132123.

Scendendo nel dettaglio, la ripartizione riguarda le quote delle rate relative:

  • per interventi Superbonus, agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022; agli anni 2023 e seguenti per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023;
  • per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e Sismabonus, agli anni 2023 e seguenti per le comunicazioni inviate ino al 31 marzo 2023.

La possibilità di annullare la comunicazione

Come si legge nel nuovo provvedimento, la decisione è stata presa considerando le numerose richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le comunicazioni. In questo modo sarà possibile tornare indietro: la richiesta di annullamento deve essere effettuata sulla Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, oppure tramite intermediario con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. La data di attivazione della funzionalità sarà comunicata con un avviso sul sito del Fisco.

Fino a quel momento, la richiesta va effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al provvedimento, trasmettendolo all’indirizzo indicato dal Fisco. L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

Se la richiesta di annullamento viene accolta, si determina:

  • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, specifica AdE, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  • il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

Utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili: annullamento dell’opzione 

Inoltre i cessionari dei crediti tracciabili, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito tramite F24, come disposto con il provvedimento dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.

La richiesta va fatta a partire dal 5 ottobre 2023 sulla Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate. L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate.

Ciò implica che la richiesta verrà respinta per le rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.

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