Superbonus 110% e altri bonus edilizi: i requisiti per l'asseverazione di congruità

Il Decreto anti-frode ha esteso l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli altri bonus edilizi in caso di opzioni alternative. Serve la polizza assicurativa?

di Gianluca Oreto - 08/12/2021

Devo asseverare la congruità delle spese sostenute per un intervento di rifacimento della facciata di un condominio che fruisce della detrazione del 90% (bonus facciate). Devo sottoscrivere specifica polizza professionale come per il superbonus?

Gli obblighi post Decreto anti-frode

Oggi rispondiamo a Giuseppe D. su un tema molto delicato e su cui si discuterà ancora parecchio: la verifica di congruità delle spese sostenute post Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode). Un tema che coinvolge un duplice aspetto:

  • i prezzari da utilizzare;
  • la polizza professionale dell'asseveratore.

Dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto anti-frode) chiunque voglia optare per lo sconto in fattura o cedere il credito maturato per gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali indicate all'art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) hanno l'obbligo:

  • del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
  • dell'asseverazione di congruità delle spese sostenute.

Obblighi che per il superbonus sono stati estesi anche nel caso di fruizione diretta della detrazione (senza precompilata). Più precisamente, tale obbligo è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

Asseverazione di congruità e prezzari

Ha fatto tanto discutere la circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate che ha ammesso i prezzari indicati all'Allegato A del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus) unicamente per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nel superbonus 110E e ammettendo che:

"Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi".

Altro chiarimento viene fornito dal Fisco al caso dell'acquisto di case antisismiche (il c.d. Sismabonus acquisti) su cui ai fini del superbonus, la detrazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati. Non va, pertanto, attestata la corrispondente congruità delle spese neanche a seguito del Decreto anti-frode.

Chi assevera la congruità delle spese e quali obblighi ha?

Ciò premesso, la norma prevede che l'asseverazione di congruità sia un'attività che deve essere realizzata da un tecnico abilitato. Non entra più nel dettaglio ma è chiaro che essendo una "congruità di progetto" questa può essere realizzata dallo stesso professionista che redige e valorizza il computo metrico oppure dal direttore dei lavori, dal tecnico che attesta il rispetto dei requisiti minimi o da un terzo professionista ancora.

Detto ciò, quali obblighi ha l'asseveratore? In particolare, il tecnico abilitato che assevera la congruità delle spese ha l'obbligo di stipula di polizza professionale ad hoc come previsto per chi assevera il rispetto dei requisiti minimi previsti?

Per rispondere a questa domanda occorre far riferimento al Decreto Rilancio e più nello specifico

  • all'art. 119, commi 13, lettera a), 13-bis e 14;
  • all'art. 121, comma 1-ter.

Partiamo dall'obbligo di asseverazione e quindi dall'art. 121, comma 1-ter del Decreto Rilancio che subordina l'esercizio delle opzioni alternative alla attestazione della congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni di cui all'art. 119, comma 13-bis.

Il comma 13-bis definisce unicamente il modo in cui si attesta la congruità delle spese rimandando per l'ecobonus ai prezzari individuati al comma 13, lettera a) (quindi allegato A al Decreto requisiti tecnici) e per tutti gli altri bonus a quelli indicati nel comma 13-bis stesso.

Il comma 14 (quello su cui si dovrebbe spendere qualche minuto in più) prevede:

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

Dopo aver letto questo articolo, bisognerebbe domandarsi:

  • i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni indicati al comma 14 sono solo quelli che si occupano di superbonus?
  • il tecnico abilitato che si occupa solo di attestazione del rispetto dei requisiti minimi per il superbonus deve essere in possesso di polizza come indicato al comma 14?
  • il tecnico abilitato che si occupa solo di asseverazione di congruità delle spese per il superbonus deve essere in possesso di polizza come indicato al comma 14?

e quindi:

  • il tecnico abilitato che si occupa solo di asseverazione di congruità delle spese per gli altri bonus edilizi deve essere in possesso di polizza come indicato al comma 14?

Dalla lettura del comma 14 non sembrerebbe si parli delle attestazioni e asseverazioni specifiche per il superbonus. Resta, quindi, il dubbio che all'ultima domanda posta, si debba rispondere un "si".

Cosa dice la Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Recentemente la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una guida per il rilascio del visto di conformità per l'esercizio dell'opzione del credito maturato da interventi di bonus facciate.

Un utilissima check list non esaustiva, come ammettono gli stessi Commercialisti, che indica puntualmente i controlli da effettuare e la documentazione da richiedere ai fini della valida apposizione del visto di conformità. Tra i documenti relativi alle opzioni da esercitare alla fine dei lavori:

  • dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della detrazione maturata;
  • consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore;
  • asseverazione della congruità delle spese sostenute (D.L. 157/2021) con allegato computo metrico;
  • iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali;
  • polizza RC del sottoscrittore dell’asseverazione;
  • copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all’Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti).

Viene, quindi, richiesta anche una copia della polizza RC del sottoscrittore dell’asseverazione. Resta il dubbio, è una polizza RC ordinaria (per intenderci quella che il professionista stipula per l'esercizio della sua attività) oppure è una polizza specifica come quella prevista per il superbonus?

La risposta non è scontata e tutt'altro che irrilevante, perché un conto è avere una specifica polizza per asseverare la congruità di un superbonus (o un bonus facciate), altro conto averla anche per asseverare un bonus 50% per una ristrutturazione edilizia. Il dubbio resta.

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