Superbonus 110% e asseverazione di congruità: in Gazzetta Ufficiale i nuovi costi del MiTE

Approda in Gazzetta il Decreto Mite con i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese. Ecco quando si possono applicare i nuovi costi

di Redazione tecnica - 16/03/2022

Con largo anticipo rispetto a quanto previsto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2022 il Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75 recante “Costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Superbonus 110% e asseverazione di congruità: l’entrata in vigore del Decreto MiTE

Come prevede l’art. 5 del Decreto, lo stesso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’entrata in vigore è fissata, dunque, per il 15 aprile 2022.

I nuovi costi potranno, invece, essere utilizzati per gli interventi per cui la CILAS o il titolo edilizio saranno presentati dal 16 aprile 2022.

Come cambia l'asseverazione di congruità

Il nuovo decreto del MiTE apporta alcune importanti modifiche al Decreto MiSE 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus". Modifiche che riguardano gli allegato A ed I.

PRE Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75

POST Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75

Allegato A - Decreto MiSE 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus

Punto 13 - Limiti delle agevolazioni

Allegato A - Decreto MiSE 6 agosto 2020
Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus

Punto 13 - Limiti delle agevolazioni

13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8;
c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto.
13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto.

13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I.
13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.
13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il nuovo Allegato I e le differenze con il precedente Allegato A

Di seguito il testo a fronte dei due allegati A del nuovo decreto MiTE e I del Decreto MiSE

   
Allegato A
Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75
Allegato I
Decreto MiSE 6 agosto 2020
Tipologia di intervento
Spesa specifica massima ammissibile
Riqualificazione energetica
 
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM  6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) - zone climatiche A, B, C
960 €/m2
800 €/m2
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”)  - zone climatiche D, E, F
1.200 €/m2
1.000 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
Esterno  
276 €/m2
230 €/m2
Interno  
120 €/m2
100 €/m2
Copertura ventilata
300 €/m2
250 €/m2
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
Esterno  
144 €/m2
120 €/m2
Interno/terreno
180 €/m2
150 €/m2
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
Zone climatiche A, B e C
senza zone climatiche
- Esterno/diffusa
180 €/m2
150 €/m2
- Interno  
96 €/m2
80 €/m2
- Parete ventilata
240 €/m2
200 €/m2
Zone climatiche D, E ed F
 
- Esterno/diffusa
195 €/m2
 
- Interno  
104 €/m2
 
- Parete ventilata
260 €/m2
 
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
Zone climatiche A, B e C
 
- Serramento
660 €/m2
550 €/m2
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
780 €/m2
650 €/m2
Zone climatiche D, E ed F
 
- Serramento
780 €/m2
650 €/m2
- Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro)
900 €/m2
750 €/m2
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di
regolazione
276 €/m2
230 €/m2
Impianti a collettori solari
 
Scoperti  
900 €/m2
750 €/m2
Piani vetrati
1.200 €/m2
1.000 €/m2
Sottovuoto e a concentrazione
1.500 €/m2
1.250 €/m2
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*)
Pnom ≤ 35kWt
240 €/kWt
200 €/kWt
Pnom > 35kWt
216 €/kWt
180 €/kWt
Impianti con micro-cogeneratori
Motore endotermico / altro
3.720 €/kWe
3.100 €/kWe
Celle a combustibile
30.000 €/kWe
25.000 €/kWe
Impianti con pompe di calore (*)
Tipologia di pompa di calore Esterno/Interno
 
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento Aria/Aria
720  €/kWt (**)
600  €/kWt (**)
  Altro
1.560 €/kWt (**)
1.300 €/kWt (**)
Pompe di calore geotermiche
2.280 €/kWt
1.900 €/kWt
Impianti con sistemi ibridi (*)
1.860 €/kWt1
1.550 €/kWt1
Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*)
Pnom ≤ 35kWt
420 €/kWt
350 €/kWt
Pnom > 35kWt
540  €/kWt
450  €/kWt
Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore
Fino a 150 litri di accumulo
1200
1000
Oltre 150 litri di accumulo
1500
1250
Installazione di tecnologie di building automation
60 €/m2
50 €/m2

(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.

(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.

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