Superbonus 110% e asseverazione di congruità: quali costi per l'isolamento di tetti inclinati?

L'Allegato A al Decreto MiTE 14 febbraio 2022 stabilisce i costi massimi per gli interventi di isolamento delle strutture opache orizzontali e verticali. E i tetti inclinati?

di Redazione tecnica - 14/04/2022

In ambito tecnico la normativa è il faro che guida le scelte progettuali dei professionisti. La normativa tecnica italiana (chi ha esperienza di edilizia, strutture o energia lo sa molto bene) è molto "prescrittiva" e fornisce indicazioni precise su adempimenti e requisiti (iniziali e finali) con la conseguenza che spesso l'attività "progettuale" risulta imbrigliata in una complessa rete di maglie che i professionisti devono sempre verificare.

Le prescrizioni per il superbonus 110%

È quello che accade per i principali bonus fiscali previsti per il settore dell'edilizia (come superbonus ed ecobonus) che non solo stabiliscono le condizioni di accesso alle detrazioni ma da qualche anno agganciano la spesa massima ammissibile alla congruità della spesa sostenute. Il contribuente deve, cioè, fare attenzione a portare in detrazione un massimo di spese su cui calcolare i bonus e verificare che le singole spese siano al di sotto di un costo massimo ammissibile diverso a seconda della detrazione e delle modalità di utilizzo (diretto o con opzione alternativa).

Tipico caso è quello dell'intervento di isolamento termico delle strutture opache che, per gli interventi avviati dal 16 aprile 2022, dovrà sottostare alle nuove regole previste dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022 che, oltre a modificare le procedure previste all'Allegato A, punto 13 del Decreto MiSE 6 agosto, ha sostituito la tabella dei costi massimi ammissibili per alcune categorie di intervento.

L'isolamento termico

Tra questi sono stati inseriti quelli di isolamento delle strutture opache:

  • orizzontali (coperture e pavimenti);
  • verticali (pareti perimetrali).

Per ognuno di questi interventi è previsto un costo a mq diverso a seconda che si tratti di esterno, interno o copertura ventilata, e limitatamente alle strutture opache verticali funzione della zona climatica (A/B/C oppure D/E/F).

Una recente FAQ dell'Enea e del MiTE ha chiarito che i costi esposti nella Tabella A del Decreto 14 febbraio 2022 sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate nella stessa tabella. Con specifico riferimento agli interventi di isolamento termico, il costo esposto contiene:

  • la fornitura dell’isolante termico e del sistema di ancoraggio;
  • tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante.

Per le superfici orizzontali o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, etc.

Le superfici inclinate

Enea e Mite parlano anche si superficie "inclinate". L'Allegato A al Decreto MiTE, però, non fa alcuno specifico riferimento alle superfici inclinate con la conseguenza che le stesse potrebbero:

  • essere incluse all'interno della voce relativa alle coperture;
  • essere escluse dall'Allegato A.

E in quest'ultimo caso la verifica andrebbe fatta utilizzando solo i prezzari che distinguono sempre tra superfici orizzontali, verticali e inclinate.

Dalla FAQ Enea-MiTE è chiaro che le superfici inclinate rientrino all'interno della voce "Strutture opache orizzontali: isolamento coperture", ma è altrettanto chiaro che avendo delle norme altamente prescrittive, una maggiore attenzione del legislatore non avrebbe fatto male.

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