Superbonus 110% e barriere architettoniche: il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Rilasciati due nuovi codici per le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali

di Redazione tecnica - 16/02/2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 46900 del 14 febbraio 2022, a firma del direttore, recante “Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017”.

Superbonus ed eliminazione barriere archiettoniche: il nuovo provvedimento ADE

Il provvedimento modifica le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 49885 del 19 febbraio 2021, riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

In particolare, le specifiche tecniche, già disponibili in bozza sul sito internet del Fisco, sono state implementate con ulteriori informazioni per consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e per recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: il nuovo codice per l’anagrafe tributaria

Nel provvedimento viene specificato che sono stati inseriti due nuovi codici:

  • un codice per la comunicazione dei dati relativi all’intervento di “eliminazione delle barriere architettoniche”, al fine di poter individuare gli interventi che possono beneficiare della detrazione al 110 per cento con relativa opzione per la cessione del credito o contributo sotto forma di sconto;
  • un nuovo codice per individuare il caso in cui il contribuente, in relazione ad un singolo intervento, ha optato in parte per il contributo mediante sconto in fattura e in parte per la cessione del credito a soggetti diversi dai fornitori.

Eliminazione barriere architettoniche in parti comuni

Ricordiamo che l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche previsto all'art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR è trainato al 110% dagli interventi di ecobonus e sismabonus 110%.

Il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus 110% per questa tipologia di intervento è lo stesso previsto all’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013, ovvero 96.000 euro riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.Tale limite di spesa è autonomo nel caso l'intervento sia trainato dall'ecobonus 110%, mentre va complessivamente considerato nel caso di sismabonus 110%.

Nel caso di interventi sulle parti comuni dell’edificio, dato che si tratta di un’autonoma previsione agevolativa, il condomino o l’unico proprietario dell’intero edificio (fino a 4), deve considerare le spese sostenute in modo autonomo ai fini dell’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione.

Quando vengano effettuati sia interventi sulle parti comuni dell’edificio che sulla singola unità immobiliare all’interno di tale edificio, il Superbonus spetta nei limiti di spesa sopra riportati, applicabili disgiuntamente per ciascun intervento.

Per gli interventi di eliminazione delle barriere archiettoniche, in alternativa alla fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l’opzione di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione.

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