Superbonus 110% e bonus edilizi: la composizione e l'utilizzo dei nuovi costi massimi

L'Enea e il MiTE chiariscono la composizione e l'utilizzo dei nuovi costi massimi indicati nell'Allegato A al nuovo Decreto 14 febbraio 2022

di Redazione tecnica - 14/04/2022

Tutte le pratiche edilizie attivate a partire dal 16 aprile 2022, nel caso di utilizzo di superbonus 110% o di altri bonus edilizi che prevedono l'asseverazione di congruità delle spese sostenute, dovranno seguire le nuove procedure stabilite con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, cosiddetto Decreto Costi Massimi.

L'ambito di applicazione dei nuovi costi

I nuovi costi massimi indicati all'Allegato A del Decreto MiTE dovranno essere applicati per l'asseverazione di congruità delle spese per gli interventi:

  • di ecobonus trainanti e trainati - art. 119, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
  • indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio utilizzati tramite le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

L'Allegato A al Decreto MiTE indica gli interventi sui quali andrà effettuato il doppio controllo per la congruità delle spese:

  • riqualificazione energetica;
  • strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  • strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  • strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  • sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
  • installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
  • impianti a collettori solari;
  • impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • impianti con micro-cogeneratori;
  • impianti con pompe di calore;
  • impianti con sistemi ibridi;
  • impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
  • impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
  • installazione di tecnologie di building automation.

Il doppio controllo

Nel recenti FAQ pubblicate da Enea e dal MiTE, è stato chiarito che il professionista dovrà effettuare due controlli:

  • il primo sull'opera compiuta utilizzando uno dei prezzari indicati dal Decreto del MiTE stesso;
  • il secondo da effettuarsi analiticamente con specifico riferimento:
    • ai costi dei beni indicati nell'allegato (solo fornitura), secondo l'Allegato A;
    • alle opere relative all'installazione, utilizzando i prezzari;
    • alla manodopera per l'istallazione, utilizzando i prezzari.

A questo punto il tecnico dovrà verificare che i valori indicati in fattura siano inferiori al minore dei due controlli.

La composizione del costo: esempi esemplificativi

Tra le FAQ pubblicate, Enea e il MiTE hanno specificato che per i beni individuati all'Allegato A, i costi esposti sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella.

A titolo meramente esemplificativo, Enea e MiTE riportano alcune casistiche:

  • nel caso di isolamento di pareti disperdenti, la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, etc. Inoltre, per le superfici orizzontali o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, etc.;
  • nel caso di infissi, la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico, etc.;
  • nel caso di schermature solari e/o ombreggiamenti mobili la fornita della schermatura solare e/o ombreggiante, il sistema di montaggio e, ove previsto, la componentistica dell’impianto elettrico, etc.;
  • nel caso di impianti solari termici, la fornitura del pannello solare, sistema di montaggio, serbatoio di accumulo, componentistica dell’impianto idraulico e, ove previsto, dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio, etc.;
  • nel caso di caldaie a condensazione, la fornitura della caldaia, canna fumaria e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.;
  • nel caso di impianti con micro-cogeneratori, la fornitura del cogeneratore, canna fumaria, componentistica dell’impianto idraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e di adduzione del combustibile, etc.;
  • nel caso di impianti a pompe di calore, la fornitura della pompa di calore, la componentistica comprensiva del circuito del gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o aeraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del gas, etc.;
  • nel caso di impianti ibridi, quanto indicato per le caldaie a condensazione e per le pompe di calore, etc.;
  • nel caso di caldaie a biomasse, la fornitura della caldaia, canna fumaria, sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera, sistema di stoccaggio della biomassa, sistema di caricamento della biomassa e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.;
  • nel caso di sistemi di building automation, la fornitura del sistema e la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, etc.
  • I costi di cui alla Tabella A del DM costi massimi non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.
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