Superbonus 110% e bonus edilizi: nuovo Dossier Ance sulla circolare n. 33/E

Dalla Direzione Politiche Sociali dell'Ance il dossier con la sintesi dei principali contenuti della nuova Circolare n. 33/E dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 11/10/2022

Con la pubblicazione della Legge n. 142/2022 di conversione del D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) sono arrivate le ultime modifiche in materia di cessione dei crediti, relative in particolar modo alla applicabilità della responsabilità solidale dei cessionari nel caso di mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione.

Gli effetti della modifica

In particolare, con questa modifica il legislatore ha voluto limitare il concorso nella violazione al caso di "dolo o colpa grave" ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) o nel caso tali documenti siano stati acquisiti "ora come allora" per i bonus che non li prevedevamo.

Le limitazioni alla responsabilità solidale hanno prodotto un primo effetto quasi immediato: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 (già corretta nella parte che tratta la proroga temporale di utilizzo del superbonus per le unifamiliari) che rivede alcuni dei contenuti della precedente circolare n. 23/E del 23 giugno 2022.

Il Dossier Ance

A seguito della pubblicazione di questa nuova circolare, la Direzione Politiche Sociali dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato un nuovo dossier che ne illustra i principali contenuti.

Il Dossier è strutturato nei seguenti capitoli:

  • la responsabilità solidale;
  • correzione degli errori nella comunicazione trasmessa all’Agenzia;
  • invio tardivo delle comunicazioni- “remissione in bonis”;
  • scadenza del superbonus per le unifamiliari..

La responsabilità solidale

Relativamente al nuovo concetto di responsabilità solidale, Ance conferma che questa vige solo in presenza di dolo o colpa grave, mentre non rileva la colpa lieve.

Entrando nel dettaglio, Ance rileva che la violazione dolosa è intesa come “la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”.

Facendo un esempio pratico, il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, oppure quando il carattere fittizio del credito sia manifestatamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e nonostante ciò il cessionario proceda comunque alla compensazione dello stesso.

Mentre la colpa grave sussiste quando “l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”. Anche in questo caso Ance fa un esempio pratico ammettendo che si manifesti la colpa grave quando l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi, o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).

In linea generale, Ance conferma che l’acquisizione delle asseverazioni e del visto di conformità limita sempre la responsabilità solidale del fornitore e del cessionario ai soli casi di dolo o colpa grave.

Gli indici della Circolare n. 23/E/2022

Relativamente agli indici illustrati nel paragrafo 5.3 della circolare n.23/E/2022, Ance conferma le nuove indicazioni dell'Agenzia delle Entrate per le quali tali indici costituiscono solo “segnali d’allarme” utilizzati in sede di controllo tributario e non sono riferiti alla diligenza che deve osservare l’acquirente del credito (fornitore o cessionario, comprese banche e correntisti).

Al cessionario compete l’effettiva esecuzione dei lavori e la presenza di tutta la documentazione che dimostra l’esecuzione degli stessi (fatture, bonifici).

Ance conferma anche i chiarimenti relativi a quegli indicatori che avevano suscitato maggiori perplessità. In particolare, "l’incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore dei lavori e il profilo dei committenti” e quella tra “valore del credito ceduto e profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito” rilevano, sempre in sede di eventuale controllo fiscale, esclusivamente se c’è una sproporzione tra l’importo dei lavori non coperto dall’agevolazione (che rimane a carico del committente) e la capacità finanziaria di tali soggetti. In ogni caso, la responsabilità non opera se il cessionario verifica pagamenti ed esecuzione dei lavori (acquisendo copia di bonifici e delle fatture).

Allo stesso modo, anche l’indice relativo alla “sproporzione tra ammontare del credito ceduto e valore dell’unità immobiliare” è superato dalla verifica dell’effettiva esecuzione dei lavori e dall’esibizione della suddetta documentazione.

Tutele per chi acquista dalle banche

I costruttori confermano che il correntista che acquista il credito dalla banca non è tenuto ad effettuare nuovi controlli sull’esistenza del credito, a condizione che la Banca gli fornisca tutta la documentazione relativa all’intervento.

Scadenza del superbonus per le unifamiliari

Relativamente alla scadenza del Superbonus per gli interventi riguardanti gli edifici unifamiliari, o le unità indipendenti poste all’interno di edifici plurifamiliari, sulla quale la stessa Ance aveva chiesto maggiori delucidazioni, viene confermato l'utilizzo del superbonus fino al 31 dicembre 2022, anche se i lavori sono iniziati dal 1° luglio 2022 (o il titolo abilitativo sia stato presentato dopo tale data), sempre a condizione che, al 30 settembre scorso, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Su quest’ultimo punto, Ance (basandosi sulla prima versione della circolare) conferma che, per il raggiungimento della percentuale del 30%, non è sufficiente il pagamento delle spese corrispondente al 30% dei lavori (tra l’altro non indispensabile), se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi. Infatti, in base al tenore letterale della norma, che fa riferimento all’effettuazione dei lavori, è necessaria, entro la predetta data del 30 settembre 2022, la realizzazione concreta di almeno il 30% dell’intervento complessivo. I contribuenti interessati, inoltre, possono scegliere se calcolare la predetta percentuale del 30% considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori non ammessi a tale agevolazione (trattandosi di una facoltà e non di un obbligo).

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