Superbonus 110% e bonus edilizi: più tempo per la comunicazione della cessione

Il Disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 17/2022 prevede una nuova proroga riservata a imprese e professionisti per la comunicazione delle opzioni alternativa

di Redazione tecnica - 13/04/2022

Dobbiamo ancora attendere il giro di approvazione da parte del Senato e poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (passaggi che impongono sempre molta cautela) ma l'attuale versione del disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 17/2022 (Decreto Bollette) prevede una nuova proroga che interessa professionisti e imprese impegnati negli interventi di superbonus 110% che effettuano sconto in fattura e cedono ulteriormente il credito.

Nuova proroga per la comunicazione dell'opzione

Entrando nel dettaglio, alla Camera dei deputati, tra le altre cose, è stato aggiunto l'art. 29-ter recante "Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA.

Con questo articolo viene prevista una modifica all’articolo 10-quater del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) recentemente convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25. All'art. 10-quater era stata prevista una proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022

A questo articolo è previsto l'inserimento del comma 2-bis che prevede:

Al fine di consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’anno 2022, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

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