Superbonus 110% e bonus edilizi: quando serve l'asseverazione di congruità?

La nuova guida dell'Agenzia delle Entrate fornisce un riepilogo degli adempimenti per la fruizione del superbonus e degli altri bonus edilizi

di Redazione tecnica - 24/06/2022

CILAS, visto di conformità, asseverazione del rispetto dei requisiti minimi e della congruità delle spese, polizza professionale, CCNL, SOA. Gli adempimenti a carico dei contribuenti che utilizzano il superbonus 110% o gli altri bonus edilizi sono tanti e serio è il rischio di perdersi.

Superbonus 110%: gli interventi dell'Agenzia delle Entrate

Tra questi adempimenti e le continue modifiche alla normativa di rango primario e secondario, si comincia a perdere qualche riferimento, con la conseguenza che quello che sembrava evidente diventa invece un nuovo rischio di non accedere ai benefici fiscali.

Per colmare questi vuoti e incertezze applicative, in questi primi due anni di applicazione del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ci è venuta in aiuto l'Agenzia delle Entrate che da settembre 2020 ad oggi ha già pubblicato:

  • 210 risposte della Direzione Centrale;
  • 5 aggiornamenti della guida al Superbonus 110%;
  • 5 circolari applicative;
  • 12 provvedimenti del Direttore.

Superbonus 110% e bonus edilizi: la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate

È del 22 giugno 2022 l'ultimo aggiornamento della guida fiscale al Superbonus 110% che, tra le altre cose, fa il punto proprio sugli adempimenti che riguardano la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% e degli altri bonus edilizi.

Tra questi l'asseverazione di congruità delle spese che, da una lettura superficiale della norma, qualcuno ha pensato potesse non servire negli altri bonus edilizi e nel caso di utilizzo diretto della detrazione fiscale.

L'argomento era stato già da noi trattato nei seguenti approfondimenti:

Col primo, mediante una analisi e ricostruzione normativa abbiamo dimostrato che nel bonus facciate ammesso che l'intervento interessi oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva, l'asseverazione della congruità delle spese sostenute sarà sempre obbligatoria sia in caso di detrazione diretta che nel caso di utilizzo di una delle opzioni alternative.

Nel secondo l'argomento è stato affrontato anche dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E che, sostanzialmente, ha confermato la nostra analisi e ha ammesso che gli adempimenti richiesti dalle discipline riguardanti i bonus diversi dal Superbonus, quale ad esempio l’attestazione della congruità delle spese - laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6 agosto 2020, nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020 - rimangono necessari, sia in caso di fruizione diretta della detrazione sia in caso di cessione del credito d’imposta, in quanto disciplinati da normative specifiche, a nulla rilevando gli esoneri previsti dall'art. 121 del Decreto Rilancio nel caso di interventi di edilizia libera e di interventi di valore non superiore a 10.000 euro.

L'asseverazione di congruità nella nuova guida del Fisco

Alle stesse conclusioni (e non poteva essere diversamente) arriva l'Agenzia delle Entrate nella nuova guida al Superbonus, all'interno della quale fornisce delle utilissime tabelle riepilogative su visto di conformità e asseverazione/attestazione di congruità delle spese.

Ecco la tabella riepilogativa che riguarda gli interventi di superbonus 110%.

SUPERBONUS (ART. 119 DECRETO LEGGE N. 34/2020)
 
Visto di conformità
Asseverazione congruità delle spese
IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO
O SCONTO IN FATTURA
SI
SI
UTILIZZO DIRETTO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
SI
(dal 12/11/2021)
NO, se si presenta la dichiarazione precompilata o tramite sostituto
SI

Ecco la tabella riepilogativa che riguarda gli interventi che accedono a bonus diversi dal superbonus 110%.

BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS (ART. 121 DECRETO LEGGE N. 34/2020)
 
Visto di conformità
Attestazione congruità delle spese
IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO
O SCONTO IN FATTURA
SI
(dal 12/11/2021)
tranne che per le opere
classificate come “attività di edilizia libera” e gli interventi di importo complessivo
non superiore a 10.000 euro
SI
(dal 12/11/2021)
tranne che per le opere classificate come “attività di edilizia libera”
e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro
UTILIZZO DIRETTO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
NO
NO
tranne nei casi in cui è prevista per gli interventi di riqualificazione energetica
(in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare)
© Riproduzione riservata