Superbonus 110% e bonus edilizi: via libera alle nuove modifiche

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del Decreto Bollette che da il via libera alle nuove modifiche alla cessione del credito

di Redazione tecnica - 22/04/2022

Arriva il via libera definitivo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 sul contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale (Decreto Bollette), approvato dal Senato con voto di fiducia al Governo nel testo licenziato dalla Camera.

Decreto Bollette approvato al Senato

Con 207 voti favorevoli, 38 contrari e nessuna astensione il Senato da, dunque, il via libera alla quindicesima modifica che riguarda uno degli articoli del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sul superbonus 110% e il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). A questo punto si attende l'ufficialità che arriverà con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione.

Una nuova modifica che arriva dopo 7 Decreti Legge, 5 leggi di conversione e 2 Leggi di Bilancio, a cui ne seguirà nelle prossime settimane un'altra con specifico riferimento alla proroga per gli edifici unifamiliari che vogliono accedere al superbonus 110%.

Le modifiche

Entrando nel dettaglio, gli articoli 29-bis e 29-ter (aggiunti nel percorso di conversione in legge) dispongono quanto segue:

  • modifica delle lettere a) e b), comma 1 dell'art. 121 del Decreto Rilancio in modo da consentire alle banche e agli enti finanziari una ulteriore cessione del credito rispetto al numero massimo di cessioni previsto dalla normativa vigente (art. 29-bis);
  • la proroga al 15 ottobre 2022 del termine per la comunicazione dell’opzione per l’applicazione dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito da parte dei soggetti IRES e soggetti titolari di partita IVA il cui termine di presentazione della dichiarazione scade il 30 novembre 2022 (articolo 29-ter).

Quarta cessione del credito

Sostanzialmente, alle banche che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni (le ulteriori due dopo la prima libera) è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Una modifica sulla quale si sta già discutendo in Parlamento affinché questa possibilità sia offerta non alla quarta cessione ma già a partire dalla seconda. Deputati e Senatori sono concordi nel ritenere che una volta ceduto il credito ad un soggetto qualificato (la banca), questo dovrebbe poterlo cederlo direttamente ai suoi correntisti. Già si lavora alla sedicesima modifica che potrebbe arrivare insieme alla proroga prevista per gli edifici unifamiliari.

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