Superbonus 110% e capienza fiscale: nuovi chiarimenti dal Fisco

Con la risposta n. 611/2021 l'Agenzia delle Entrate specifica a chi è destinata l’agevolazione fiscale e quando può essere usato lo sconto in fattura

di Redazione tecnica - 21/09/2021

Superbonus 110%: l’accesso alle detrazioni fiscali è soggetto al possesso di alcuni specifici requisiti, così come le modalità di fruizione dell’agevolazione. Lo chiarisce bene, ancora una volta, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 610/2021, fornita ad un’organizzazione di volontariato (ODV) per la realizzazione di interventi soggetti alle detrazioni fiscali del 110%, su immobili utilizzati in base ad una Convenzione stipulata con un Comune mediante scrittura privata.

Superbonus 110% per Onlus e Organizzazioni di Volontariato

Nello specifico, con l’istanza è stato richiesto se l’ODV possa beneficiare delle detrazioni previste dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), in virtù della convenzione stipulata e se, nonostante la mancanza di capienza fiscale, l’organizzazione possa godere del c.d. "sconto in fattura", ai sensi dell'articolo 121 dello stesso decreto legge n. 34 del 2020.

Questi gli interventi previsti:

  • realizzazione cappotto termico su superficie verticale e orizzontale opaca;
  • sostituzione della caldaia con tipo ibrido a condensazione;
  • installazione di pannelli fotovoltaici ad accumulo al servizio anche della caldaia;
  • sostituzione dei serramenti (c.d. “intervento trainato”);
  • installazione di una colonnina per ricarica auto elettriche (c.d. “intervento trainato”).

Superbonus 110%: i beneficiari delle agevolazioni

Facendo riferimento alla normativa prevista dall’art. 119 del d.l. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) e in particolare ai commi 9 e 10, che delineano l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i requisiti di accesso al Superbonus:

  • titolarità di un diritto reale di godimento sull'immobile (proprietà, comodato, usufrutto o locazione);
  • detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. In questo caso, fa fede la Convenzione stipulata nella forma della scrittura privata.

Inoltre al Superbonus possono accedere:

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta:

  • per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale, fermo restando l'esclusione prevista dal comma 15-bis dell'articolo 119;
  • indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti;
  • anche per più di due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Superbonus 110%: alternative alla detrazione fiscale

Infine, l'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021 e 2022, delle spese per gli interventi tassativamente individuati ed elencati al successivo comma 2 (tra cui rientrano anche gli interventi antisismici previsti dall'art.16 del decreto legge n. 63/2013) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. "sconto in fattura");
  • per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione fiscale spettante ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

In questo caso, nel presupposto che l'ODV istante possegga redditi imponibili anche se si tratta esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, potrà quindi richiedere lo sconto in fattura in alternativa alla detrazione dall'imposta lorda.

Superbonus 110%, ONLUS, OdV e APS: le modifiche post Semplificazioni-bis

Appare utile ricordare che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR), convertito con modificazioni dalla google, sono state apportate parecchie modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio.

Tra questi l'inserimento del nuovo comma 10-bis che prevede nuove modalità di calcolo dei limiti di spesa per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), del Decreto Rilancio, quindi proprio quelli a cui l'Agenzia delle Entrate risponde. Per questi soggetti, in possesso dei seguenti requisiti:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di co-modato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

è previsto che il limite di spesa ammesso al superbonus 110% per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

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