Superbonus 110% e CCNL edilizia, Finco: affrontare il tema della qualificazione delle imprese

La lettera inviata al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da Finco per affrontare il tema della qualificazione delle imprese e l'applicazione dei CCNL

di Redazione tecnica - 10/02/2022

Ha fatto discutere molto la recente proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, circa la possibilità di subordinare l'ottenimento dei benefici connessi ai bonus edilizi, con particolare riferimento al Superbonus 110%, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Una proposta che secondo il Ministro rappresenterebbe una tutela non solo per le lavoratrici e i lavoratori, ma anche per le imprese che rispettano le regole.

Superbonus 110% e CCNL: la lettera di FINCO

Pronta è arrivata la replica di FINCO, la Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione, affidata ad una lettera inviata a Ministro Orlando in cui si è espressa anche la necessità di affrontare il tema più rilevante, la qualificazione delle imprese.

FINCO è voluto tornare sul tema dei contratti stipulati dalle Parti Sociali “comparativamente più rappresentative”. "Dobbiamo sul tema tornare a sottolineare alcuni aspetti per la necessaria chiarezza, onde non si ingeneri confusione tra circostanze che nulla hanno a che vedere tra loro afferma la Presidente Carla Tomasi - Non vi deve essere, a nostro avviso, alcun obbligo di applicare un determinato contratto per accedere a determinati benefici (come ad esempio alcune deroghe in materia di tempi di lavoro ed in questo caso di bonus). Vanno applicati i contratti adeguati e l’applicazione del CCNL è, e deve rimanere, sempre definita dall’attività prevalente svolta dall’Azienda o dall’Impresa (art. 2070 del Codice Civile)".

Secondo Finco non ci possono essere “scorciatoie”: il CCNL dell’Edilizia (e connessi istituti, come le Casse Edili), per esempio, si applica ad Imprese che svolgono attività edile in maniera prevalente.

"Ed è qui - continua la Presidente Finco - che, probabilmente - anzi sicuramente - nascono gli equivoci maggiori: non tutte le attività che vengono svolte in cantiere sono e/o devono essere inquadrate nel comparto dell’edilizia, dal momento che questa è solo una parte del più vasto settore delle costruzioni che di anime professionali e, per conseguenza, di contratti ne possiede vari.

Ed il fatto che nel versante sindacale tutte le competenze siano affidate a Sindacati edili, circoscrivendo quindi l’intero settore delle costruzioni alla sola edilizia ed al cantiere, non può e non deve far venire meno l’eterogeneità del settore medesimo".

Attività metalmeccaniche dell’impiantistica, costruzioni metalliche, prefabbricazione (acciaio, cemento, legno)...Finco evidenzia la vastità delle lavorazioni che sono parte delle costruzioni ma non sono edilizia.

Su questo tema Finco si aspetta un intervento del Ministero del Lavoro che metta fine a quest’annosa vicenda dando ad ogni settore il giusto riconoscimento (non limitandosi a convocare, peraltro, solo gli attori dell’edilizia e non anche quelli del mondo industriale delle costruzioni).

Il tema della rappresentatività

Sul tema della rappresentatività, la Presidente Finco afferma "Anche i “privilegi” riconosciuti alle “Parti Sociali” maggiormente rappresentative dovrebbero essere “rimeditati” visto che i criteri della “maggiore rappresentatività”, oltre ad essere difficilmente verificabili nella sostanza, sono storicamente superati: è certamente più efficace avere un CCNL che risponda realmente ai bisogni dei diversi settori (anche a livello di contrattazione decentrata) piuttosto che supportare contenitori omnicomprensivi lontani dalle realtà aziendali.

Si chiama, tra l’altro, libertà sindacale (contrattuale) prevista, e non è poco: dall’art. 39 della nostra Costituzione (per non parlare dell’art. 18). Questo non vuol dire in alcun modo supportare meccanismi di dumping sociale, del tutto e “ontologicamente” estranei alle imprese specialistiche e super-specialistiche che FINCO (*) rappresenta, ma prendere atto del fatto che la realtà del mondo del lavoro è cambiata e che sempre più spesso si deve andare verso la specializzazione.

Sempre non si vogliano poi piangere “lacrime di coccodrillo” in caso di incidenti (decisamente rari, viceversa, nel settore delle attività specialistiche), crolli, siderali aumenti delle spese di costruzione e manutenzione, aumento della possibilità d’infiltrazioni malavitose, etc.".

I contratti nel D.Lgs. n. 50/2016

Finco sottolinea pure l’art. 30, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che riconosce esplicitamente la specificità delle contrattazioni, prevedendo che “al Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’Impresa anche in maniera prevalente”.

"La previsione del Codice dei Contratti non nasce a caso - continua Tomasi - ma risponde al bisogno di individuare e tutelare la maggiore qualità e professionalità delle maestranze e delle Imprese impegnate in lavori specialistici e super-specialistici: occorrerebbe che anche il Ministero e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ne prendessero atto e lo chiarissero in maniera definitiva".

"Da un lato si permette, nel settore dei contratti pubblici, che venga liberalizzato il subappalto; che venga eliminato il massimo ribasso del 20% tra appaltatore e subappaltatore – scardinando la qualità della filiera; che venga addirittura prevista una scellerata norma – di dubbia costituzionalità – che affida alle Stazioni Appaltanti la scelta del contratto che debbono applicare gli appaltatori (e dunque, secondo tale impostazione, anche i subappaltatori).

E dall’altro lato, si ipotizza un intervento normativo nel campo privato che non coglie il vero nodo: la qualificazione delle imprese (e delle Stazioni Appaltanti, nel caso dei lavori pubblici), senza la quale si può anche applicare il contratto più attento e “puntiglioso” del mondo ma senza alcuna certezza dei risultati in termini di sicurezza per i lavoratori e qualità delle opere".

"Non è poi da trascurare - conclude la Presidente Tomasi - il fatto che la richiesta di applicare alcuni contratti specifici ha soprattutto lo scopo di sostenere la bilateralità e le finanze delle Casse Edili, e di coloro che le gestiscono: nulla di più lontano, dunque, dalla sicurezza sul lavoro".

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