Superbonus 110%: CILAS i primi di settembre solo a certe condizioni

L’esperto risponde: la scadenza di accesso al superbonus 110% per le unifamiliari pone delle condizioni cui occorre fare molta attenzione

di Cristian Angeli - 30/08/2022

Dovrei effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia di una villetta di mia proprietà, con miglioramento sismico derivante dalla sostituzione delle travi in legno del tetto e dal rifacimento dell’intero manto di copertura. Per motivi familiari la decisione di effettuare i lavori è stata presa solo adesso ma, fortunatamente, abbiamo disponibilità sia dei materiali e sia di una impresa che potrebbe effettuare l’intero intervento entro il 30 settembre 2022. Vorrei sapere se, presentando ora la CILAS, potrei beneficiare del Sismabonus 110%.

La risposta dell’esperto

Il quesito posto dal gentile lettore descrive una situazione che negli ultimi due anni era stata persa di vista, a causa dei continui ritardi nell’approvvigionamento dei materiali e delle lungaggini burocratiche.

Però, in effetti, possono esistere ancora alcuni piccoli lavori edili organizzabili ed eseguibili in poco tempo. Il caso descritto è uno di questi e si ritiene che, almeno in linea teorica, non vi siano particolari problemi a beneficiare del Superbonus anche se l’iter autorizzativo viene avviato pochi giorni prima dell’effettuazione dei lavori, avendo chiarito che la data del 30 giugno 2022 non ha mai rappresentato il termine ultimo per la presentazione della CILAS.

Tuttavia la strada per arrivare alla maturazione del Superbonus non è in discesa e presuppone il rispetto, tra gli altri, dei seguenti adempimenti obbligatori:

  • entro il 30 settembre 2022 bisogna aver eseguito almeno il 30% dell’intervento complessivo, con certificazione dei lavori svolti da parte di un professionista abilitato
  • entro il 31/12/2022 occorre avere effettuato tutti i pagamenti per i quali si vuole fruire dell’agevolazione
  • i lavori devono essere conclusi entro i termini di validità del titolo autorizzativo.

Nel caso prospettato, se tutto fila liscio, i precedenti punti risulteranno automaticamente soddisfatti, stante la velocità con la quale si ipotizza di effettuare i lavori. È giusto ricordare però che, quando c’è di mezzo la fretta, bisogna tenere presenti alcuni aspetti che a volte vengono trascurati.

Un imprevisto può far saltare sia il Superbonus sia il Sismabonus ordinario

Anche se il cronoprogramma prevede l’esecuzione del lavoro in tempi rapidi, non si può mai escludere un errore, un incidente, un imprevisto che potrebbe far saltare l’obiettivo “30 settembre”.

In tal caso, se non viene effettuato il 30% dell’intervento, tutti i pagamenti perdono il diritto ad essere portati in detrazione al 110% e, di conseguenza, le agevolazioni spettanti risulterebbero quelle ordinarie, a condizione che siano rispettati anche i sotto requisiti da esse richieste.

Il rischio, per il Sismabonus, è legato al salto di classe che, per accedere alla versione super (110%) non è obbligatorio, mentre per il Sismabonus ordinario lo è (detrazione al 70% se si ottiene il salto di una classe sismica e all’80% se si ottiene il salto di due classi).

Pertanto, nel caso posto dal gentile lettore, se la sostituzione della copertura non fosse idonea ad ottenere un concreto miglioramento sismico e qualora non venisse rispettata la scadenza del 30 settembre, si passerebbe direttamente alle detrazioni “super ordinarie” al 50%.

L’emissione del SAL presuppone anche di avere i risultati delle prove sui materiali

Occorre fare attenzione anche alla normale complessità operativa dell’edilizia che, se sottovalutata, rischia di portare a uno sforamento delle tempistiche.

Se anche al 30 settembre non è necessaria l’emissione di un vero e proprio SAL, ma è sufficiente la certificazione di esecuzione dei lavori da parte del professionista, non bisogna dimenticare che il SAL, sul piano tecnico, presuppone la conformità delle opere fino a quel momento effettuate. Infatti il relativo modulo (all. 1) previsto dal DM58/2017, richiede di asseverare che i lavori siano corrispondenti “al progetto definitivo”.

Va da se quindi che il direttore dei lavori, prima del primo SAL (e anche per i successivi) dovrà verificare i risultati delle prove sui materiali che, nel caso del calcestruzzo, presuppongono a loro volta le tempistiche di maturazione dei getti, a cui si aggiungono quelle dei laboratori che eseguono i test.

Nel caso (per fortuna raro) di risultati “non conformi”, da un lato sarà impossibile rilasciare l’asseverazione (poiché verrebbe a mancare la corrispondenza “al progetto definitivo”) e dall’altro, se si è in prossimità della scadenza, potrebbe non esservi tempo utile per correre ai ripari ripetendo le prove o per apportare le necessarie correzioni alle opere effettuate.

Risposta al quesito

In risposta al quesito si può quindi affermare che, sul piano teorico, non vi sono problemi a presentare la CILAS successivamente al 30 giugno 2022 e beneficiare del 110% per lavori che vengono pagati entro l’anno corrente.

Dal punto di vista pratico occorre pianificare attentamente le tempistiche dei lavori per evitare imprevisti che potrebbero determinare la mancata esecuzione del 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre, con conseguente perdita del Super Bonus e, probabilmente, anche del Sismabonus ordinario.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

© Riproduzione riservata