Superbonus 110%: il CNI sull’aggiornamento lavori della Commissione di Monitoraggio

La Circolare n. 724/2001 del CNI fornisce un aggiornamento sui lavori della Commissione di Monitoraggio che riguardano il superbonus 110% ed, in particolare, gli interventi di riparazione o locali, la classificazione del rischio sismico della costruzione e le pratiche per accedere al sismabonus

di Redazione tecnica - 19/04/2021

Arriva dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri l’aggiornamento dei lavori della Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017, n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, che non può chiaramente non interessare le norme di cui all’art. 119 del D.L.n. 34/2020 che ha istituito il superbonus 110%. Un aggiornamento quanto mai utile, soprattutto in considerazione che i lavori della Commissione e le loro risposte non sono accessibili direttamente dal portale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dove è insidiata la commissione stessa.

Superbonus 110%: la nuova circolare del CNI

In questo caso, la circolare n. 724/2021 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) illustra alcune importanti risposte rese dalla Commissione di monitoraggio a quesiti espressamente avanzati dal CNI stesso e dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE).

Risposte particolarmente interessanti perché riguardano temi del settore della sicurezza strutturale delle costruzioni e finalizzate ad inquadrare le opportunità in tema di Supersismabonus.

Gli interventi di riparazione o locali

Entrando nel dettaglio delle risposte fornite dalla Commissione, il CNI informa che il primo quesito era finalizzato a chiarire alcuni dubbi sugli interventi di riparazione o locali definiti ai punti 8.4 e 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17 gennaio 2018). La Commissione conferma che questi interventi rientrano nel perimetro degli “…interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo alla esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica…”, richiamati alla lettera “i” del DPR n. 917/1986.

Risposta che conferma l’ammissibilità al beneficio fiscale degli interventi locali, oltre ad incentivare e sviluppare gli interventi strutturali in sinergia con quelli di efficientamento energetico.

La classificazione del rischio sismico della costruzione

La seconda risposta riguarda il tema della classificazione del rischio sismico della costruzione, ex ante ed ex post, in conformità all’Allegato “A” del DM 58/2017, alla luce delle novità introdotte dal DM 329/2020 attraverso l’opzione “nessun salto di classe”.

In questo caso la Commissione afferma con chiarezza l’esistenza di “..casi in cui NON sia necessaria l’attribuzione di classe di rischio” ed include tra questi quelli legati ad interventi di riduzione del rischio nella prospettiva di “nessun salto di classe” ed anche quelli conseguenti a processi di demolizione-ricostruzione al termine dei quali la nuova costruzione dovrà rispettare obbligatoriamente le prescrizioni del Cap. 7 delle NTC 2018.

Assicurazione professionale e Sismabonus ordinario

Con la terza risposta, la Commissione ha chiarito che per le pratiche che richiedono di accedere ai bonus fiscali (sismabonus) tutt’ora vigenti, precedenti l’entrata in vigore del DL 34/2020, non è necessario riempire le parti degli Allegati al DM 329/2020 che si riferiscono all’assicurazione ed agli stati di avanzamento lavori.

Acquisto di case antisismiche: niente computo metrico

Con la quarta risposta è stato chiarito che negli interventi di demolizione e ricostruzione, il cd “acquisto di case antisismiche”, stante la previsione legislativa di definire il contributo massimo (nel tetto di 96.000,00 euro per unità immobiliare) in rapporto non all’importo dei lavori ma al valore dell’appartamento quale risultante dal rogito notarile, non è necessario redigere il computo metrico estimativo.

Interventi locali e attribuzione della classe di rischio

Per quanto concerne, infine, il tema degli interventi locali e di attribuzione della classe di rischio ex ante/ex post,il CNI ha messo in guardia contro il pericolo che il ricorso a questo tipo di interventi, senza una diagnostica finalizzata alla attribuzione della classe ex ante, possa far perdere la grande occasione, anche di tipo statistico, di classificare il maggior numero di costruzioni residenziali.

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