Superbonus 110%: come si calcola la superficie disperdente lorda?

Il Fisco risponde sulla fruizione del superbonus 110% nel caso di isolamento termico a cappotto che coinvolge anche il tetto su un ambiente non riscaldato

di Redazione tecnica - 08/10/2021

Una delle problematiche relative all’intervento di isolamento termico che rientra nel superbonus 110%, riguarda il calcolo del 25% della superficie disperdente lorda.

Superbonus 110% e Isolamento termico: la superficie disperdente lorda

L’art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ammette a detrazione fiscale del 110% le spese sostenute per “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”. L’ultimo periodo è stato aggiunto dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Superbonus 110% e Isolamento termico: nuova risposta del Fisco

Una delle domande che ogni professionista vorrebbe fare è “come si calcola il 25% della superficie disperdente lorda?”. A rispondere è ancora una volta il Fisco che con la risposta n. 680 del 7 ottobre 2021 ci consente di chiarire alcuni dubbi.

Nel caso di specie abbiamo una villetta a schiera di punta sul quale il proprietario intende effettuare un intervento di isolamento termico (cappotto termico) sui tre lati della unità immobiliare e beneficiare del superbonus 110%.

In aggiunta al descritto intervento edilizio, l'Istante intende isolare anche il tetto della villetta. Tuttavia, il menzionato tetto non delimita una superficie riscaldata dell'abitazione, in quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente riscaldato.

Viene chiesto se alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021, tale intervento sul tetto della villetta rientra nel computo della superficie disperdente lorda, ai fini dell'incidenza superiore al 25% anche ove il sottotetto non fosse riscaldato.

Superbonus 110% e Isolamento termico: il concetto di superficie disperdente lorda

Per effetto della modifica all’art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio, apportata dalla Legge di Bilancio 2021, potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.

Appare utile ricordare che per una definizione di “superficie disperdente” è possibile prendere come riferimento l’art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico, per il quale si tratta di “superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”.

Sull’argomento vi consigliamo di leggere un ottimo approfondimento scritto dall’Ing. Vincenzo Madera che spiega nel dettaglio come si calcola la Superficie lorda disperdente.

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