Superbonus 110%: come funziona in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico?

Domande e risposte sul Superbonus 110%: posso fruire dell'agevolazione fiscale in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico?

di Gianluca Oreto - 15/09/2021

Sto valutando un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico previsto dal piano caso, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Quali sono i limiti di spesa e gli interventi ammissibili previsti per il superbonus 110%?

Superbonus 110%, demolizione, ricostruzione e ampliamento volumetrico

Rispondiamo a Filippo M. sulla fruizione del superbonus 110% nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico. Diciamo subito che questo è uno dei casi che ha ricevuto più risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate e che ormai la soluzione è abbastanza pacifica.

Per rispondere occorre distinguere i casi di superbonus per riqualificazione energetica (ecobonus 110%) da quelli di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%).

Per l'ecobonus 110% occorre prendere in considerazione i seguenti commi dell'art. 119 del Decreto Rilancio:

  • il comma 1-quater per il quale "Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A";
  • il penultimo periodo del comma 3 per il quale "Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Per il sismabonus 110% la situazione è molto più semplice perché l'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio eleva al 110% la detrazione spettante per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Una volta appurato che il superbonus 110% spetti anche in caso di demolizione e ricostruzione nelle sue due anime (eco e sisma), occorre comprendere cosa accade in caso di ampliamento volumetrico.

Per rispondere occorre prendere il considerazione la definizione di ristrutturazione edilizia come da modifica del 17 luglio 2020 ad opera del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020. A partire da questa data gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, rientrano tra quelli di ristrutturazione edilizia, così come vi rientrano gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali consentano incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Le differenze tra ecobonus 110% e Sismabonus 110%

Premesso che l'intervento di demolizione e ricostruzione rientra tra quelli agevolabili sia per l'ecobonus 110% che per il sismabonus 110%, occorre precisare che in caso di ampliamento volumetrico:

  • le spese ammissibili al sismabonus sono quelle relative a tutto l'intervento, sia per la parte esistente che per quella ampliata;
  • le spese ammissibili all'ecobonus solo quelle relative alla parte esistente e non a quella ampliata (ad esclusione del fotovoltaico che rientra tutto).

Tesi confermata anche dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate, nella sua risposta n. 1 di ottobre 2020.

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