Superbonus 110% e condomini: come funziona per le Comunità Energetiche Rinnovabili?

L'art. 119 del Decreto Rilancio disciplina la possibilità di utilizzo del Superbonus 110% per l'installazione di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili

di Redazione tecnica - 27/10/2022

In tempi di forti aumenti del costo dell'energia, è sempre più interessante la possibilità offerta dalla normativa fiscale di costituire nei condomini le cosiddette comunità energetiche rinnovabili, magari utilizzando le detrazioni del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110% e Comunità Energetiche Rinnovabili

L'art. 119 del Decreto Rilancio contiene, infatti, due commi dedicati ai gruppi di autoconsumo:

  • il comma 16-bis che dispone l'utilizzo della detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per gli impianti rinnovabili gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del Decreto-Legge n. 162/2019, fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000;
  • il successivo comma 16-ter che prevede la possibilità di utilizzare il bonus 110% per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, da applicare alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW (mentre alla quota spesa che riguarda la potenza eccedente spetta sempre la detrazione di cui al citato art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto).

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'argomento è stato affrontato dall'Agenzia delle Entrate all'interno della circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, in cui ha dedicato un intero paragrafo (il 1.6) alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Il Fisco ricorda la disciplina transitoria contenuta nel predetto art. 42-bis al quale è seguita la delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 che ha disciplinato le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomìni da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile e con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 è stata individuata la citata “tariffa incentivante” per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni sperimentali.

La delibera ARERA ha, altresì, definito:

  • gli “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” come un insieme di almeno due clienti finali (il soggetto persona fisica e/o giuridica che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare le utenze sottese all’unità di consumo di cui ha la disponibilità) i cui punti di prelievo dell’energia sono ubicati all’interno del medesimo edificio o condominio e che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato, al fine di produrre energia elettrica per il proprio consumo avendo anche facoltà di immagazzinare o vendere le eccedenze non consumate da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, ubicati nel medesimo edificio o condominio, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge 162 del 2019 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001. I soggetti che intendono far parte del gruppo sono clienti domestici o altri soggetti purché, in quest’ultimo caso, le attività di produzione e scambio dell’energia elettrica non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. Gli impianti di produzione possono essere di proprietà del cliente finale facente parte del gruppo, del Condominio o di un soggetto terzo e/o possono essere gestiti da un soggetto terzo (ad esempio, fornitore di energia o le Energy Service Company – ESCo) purché questo rimanga soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile;
  • le “Comunità di energia rinnovabile”, un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. I componenti della Comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale. Gli impianti di produzione, aventi singolarmente una potenza complessiva non superiore a 200 kW e tutti entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 162 del 2019 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, devono essere di proprietà o detenuti dalla comunità di energia rinnovabile e possono essere gestiti dalla comunità medesima o da un suo membro o da un produttore terzo.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • il comma 16-bis prevede che, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni” in esame, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000;
  • il comma 16-ter stabilisce che, per la quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW per l’installazione dei predetti impianti, si applica il Superbonus a condizione che l'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo sia ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

La stessa circolare ha ricordato la risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021 che ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile alle somme erogate dal GSE a condomìni, composti solo da persone fisiche (non esercenti attività d’impresa, arti e professioni), che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42- bis.

In particolare, il corrispettivo per la vendita dell’energia erogato dal GSE, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo, è fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR.

Il predetto corrispettivo viene erogato con riferimento sia alla energia auto-consumata collettivamente e sia all’energia in eccedenza in quanto non oggetto di autoconsumo collettivo. Pertanto, per quanto concerne i soggetti diversi da quelli che producono reddito d’impresa, quanto affermato nella citata risoluzione relativamente alla rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia attiene necessariamente alla energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.

L'energia elettrica condivisa

Relativamente all'energia elettrica condivisa (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione), questa beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Ai fini dell'accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le “Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa" e chiarito le caratteristiche che devono possedere le due tipologie di configurazione ammesse al servizio:

  • Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
  • Comunità di energia rinnovabile;

Gruppo di autoconsumatori

Un Gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale. L'impianto di produzione dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. L'autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Comunità di energia rinnovabile

Una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico:

  1. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;
  2. i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;
  3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
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