Superbonus 110% e Decreto PNRR 2: Enea sui nuovi obblighi

La Legge n. 79/2022 di conversione del Decreto-Legge n. 36/2022 (Decreto PNRR) ha potenziato il sistema di monitoraggio dell’ENEA

di Redazione tecnica - 05/07/2022

Con la legge n. 79/2022 di conversione del Decreto Legge n. 36/2022 (Decreto PNRR 2) è stato confermato il potenziamento del sistema di monitoraggio dell’efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA.

Monitoraggio Enea: le modifiche al Decreto Legge n. 63/2013

L'art. 24, comma 1 del D.L. n. 36/2022 (identico prima e dopo la conversione in legge) ha confermato le modifiche all'art. 16 del decreto-legge n. 63/2013 che riguarda le detrazioni fiscali per gli per interventi di ristrutturazione edilizia e riduzione del rischio sismico. In particolare, è stato sostituito il comma 2-bis che nella versione pre e post D.L. n. 36/2022 risulta essere il seguente:

Art. 16, comma 2-bis del D.L. n. 63/2013

Pre D.L. n. 36/2022

Pre D.L. n. 36/2022

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi . L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.

Il successivo comma 2 stabilisce alcune disposizioni attuative:

  • la modifica dello statuto ENEA modifica con l’istituzione della figura del direttore generale:
  • la pubblicazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la modifica della dotazione organica dell'Enea con l’inserimento di una unità dirigenziale di livello generale;
  • la rappresentanza legale dell'Enea al suo presidente.

Super Sismabonus: nuovo avviso dell'Enea

Sui nuovi obblighi registriamo il nuovo avviso dell'Enea in cui si informano gli utenti che Enea è in attesa di ricevere dal Ministero competente (MiTE) precise indicazioni circa la data di inizio del monitoraggio degli interventi antisismici, i dati da monitorare e i tempi di trasmissione. In assenza di queste indicazioni il portale non può essere realizzato.

L'obbligo della trasmissione dei dati a ENEA scatterà dalla messa on-line del nuovo portale con le modalità e le tempistiche che saranno stabilite.

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