Superbonus 110% e facciata continua: nuova risposta del Fisco

L'Agenzia delle Entrate risponde sull'utilizzo del superbonus 110% per interventi di efficientamento energetico su un edificio condominiale composto da una facciata continua

di Redazione tecnica - 02/02/2022

Edificio misto con prevalenza residenziale e una facciata continua che si presenta come una struttura unica costituita da montanti verticali agganciati alla struttura portante dell'edificio e traversi orizzontali agganciati ai montanti, il tutto sostenente i pannelli vetrati non apribili e gli elementi finestrati (cd. "tamponamenti apribili scorrevoli") agganciati a loro volta ai montanti e ai traversi. Ecco una interessante casistica di superbonus 110% proposta all'Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110% e facciata continua: l'interpello

Tratta questo argomento la risposta n. 61/2022 pubblicata l'1 febbraio 2022 dall'Agenzia delle Entrate in cui, in riferimento al suddetto edificio, si intende utilizzare il superbonus per:

  1. l'isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali;
  2. la sostituzione dell'impianto centralizzato di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria;
  3. l'installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica;
  4. la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi nelle parti comuni alle unità, quali l'ingresso ed il vano scala, entrambi dotate di impianto di climatizzazione invernale;
  5. la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi all'interno delle singole unità immobiliari;
  6. la sostituzione integrale della struttura costituente la facciata continua.

L'istante fa presente che:

  • 1200 mq sono destinati a residenziale e 800 mq a commerciale;
  • l'isolamento termico coinvolgerà oltre il 25% della superficie disperdente lorda dello stesso;
  • che a seguito degli interventi si otterrà il doppio salto di classe energetica.

La residenzialità dell'edificio

Dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha confermato un principio consolidato per il quale nel caso di edifici misti, il superbonus 110% può essere utilizzato anche dai soggetti IRES sia pure limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni. Va, però, prima verificata la condominialità dell'edificio. Ovvero:

  • se la superficie residenziale è maggiore del 50% di quella complessiva allora:
    • le unità residenziali possono portare in detrazione le spese per gli interventi trainanti (parti comuni) e trainati (parti private);
    • le unità non residenziali possono portare in detrazione solo le spese per gli interventi trainanti (parti comuni);
  • se la superficie residenziale è minore del 50% di quella complessiva allora:
  • le unità residenziali possono portare in detrazione le spese per gli interventi trainanti (parti comuni) e trainati (parti private);
  • le unità non residenziali non possono portare in detrazione nulla.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati di efficienza energetica

A questo punto il Fisco entra più nel dettaglio e ricorda quali sono gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli che possono utilizzare il superbonus come trainanti e trainati. Relativamente ai primi 4 interventi trainanti e il 5° (trainato) descritti dall'istante, questi possono utilizzare il superbonus verificati i requisiti richiesti dalla norma.

Sulla sostituzione integrale della struttura costituente la facciata continua, l'Agenzia delle Entrate conferma che tale intervento rientra tra quelli ammessi all'agevolazione fiscale come intervento trainato qualora siano rispettate le condizioni previste dall'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 e sussistano i requisiti previsti dal decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici) per le finestre comprensive di infissi. La verifica che tale intervento è conforme ai requisiti tecnici richiesti è asseverata - al pari di ogni altro intervento " trainante" o "trainato" di efficienza energetica - da un tecnico abilitato, ai sensi del comma 13 dell'art. 119 del decreto Rilancio.

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