Superbonus 110%: FAQ su condominio, General Contractor e interventi trainati

L'esperto risponde sulle modalità applicative del superbonus 110% in condominio nel caso di interventi trainati realizzati da impresa diversa

di Gianluca Oreto - 06/04/2022

Mentre il settore dell'edilizia è in attesa di conoscere il futuro delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) con particolare riferimento agli edifici unifamiliari (quelli che in molti chiamano impropriamente "villette"), nei condomini, ritardi, aumenti dei costi delle materie prime e preoccupazioni sul meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) a parte, gli interventi procedono spediti.

Superbonus 110% e condomini: i dati Enea e l'orizzonte temporale

L'ultimo report di marzo 2022 pubblicato da Enea ha confermato il trend di crescita nell'utilizzo del superbonus 110% per i condomini (o assimilati a tali):

Condominio
N. di asseverazioni
Tot. Investimenti
Tot. Lavori realizzati
Agosto 2021
4.844
2.650.594.251,95
1.585.897.583,68
Settembre 2021
6.406
3.572.821.825,69
2.154.175.617,00
Ottobre 2021
8.356
4.792.781.011,23
2.983.565.045,11
Novembre 2021
10.339
5.936.918.001,43
3.732.529.086,53
Dicembre 2021
14.330
7.758.337.321,76
4.894.661.861,07
Gennaio 2022
16.348
8.812.373.541,71
5.612.253.782,71
Febbraio 2022
19.050
10.258.928.141,70
6.584.941.448,55
Marzo 2022
21.775
11.804.882.538,81
7.634.575.721,91

Andamento che "dovrebbe" continuare anche nel corso del 2022 e del 2023 almeno, in considerazione della proroga arrivata per i condomini dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che prevede la possibilità di utilizzare il superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% per tutto il 2024 e al 65% per il 2025.

La domanda alla posta di LavoriPubblici.it

Considerato l'interesse per l'argomento "superbonus e condomini", ricevo e rispondo ad una serie di domande arrivate da Franco S. che, tra le altre cose, fornisce anche le risposte arrivate direttamente da Enea.

Nel condominio di cui fa parte la mia u.i. stanno iniziando i lavori di efficientamento energetico tramite un G.C. Per quanto riguarda i lavori trainati sulle parti private vorrei eseguire dei lavori con ditte di mia fiducia senza affidarle al G.C. Vorrei sapere quali solo le procedure che devo intraprendere per eseguire detti interventi.

  • Devo redigere una nuova CILAS o posso agganciarmi a quella generata dal G.C.?
  • Devo inviare ape pre e post della mia unità immobiliare o basta quella riguardante l'intera palazzina sulla quale il G.C. esegue gli interventi trainanti?
  • Devo produrre computo metrico?
  • Per gli interventi trainati, ed in particolare impianto di riscaldamento, sostituzione di infissi e fotovoltaico, è possibile optare per lo sconto in fattura o devo attivare la cessione del credito ( e con quale modalità) ad ogni singolo fornitore ed esecutore degli interventi?
  • In questi casi l'asseverazione deve essere fornita da ciascuna ditta esecutrice dei trainati o da un asseveratore che dovrò incaricare?

Le risposte di Enea

1. l'asseverazione deve essere unica (eventualmente per SAL) e comprendente tutti gli interventi trainanti e trainati. Non è possibile avere due asseverazioni distinte, una per la parte comune e una per la parte privata;

2. il computo metrico deve anch'esso comprendere sia gli interventi trainanti che trainati;

3. tra i vari requisiti, occorre l'esecuzione "congiunta" degli interventi trainanti e trainati. Ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;

4. l'APE convenzionale con cui dimostrare il salto di almeno 2 classi energetiche comprende sia gli interventi trainanti che trainati;

5. per quanto concerne la CILAS, occorre rivolgersi all'ufficio tecnico comunale, ente competente in materia;

6. per la cessione del credito o sconto in fattura, occorre rivolgersi all'Agenzia delle Entrate, ente competente in materia fiscale, attraverso il numero dedicato 800909696.

Le risposte dell'esperto

1. Alla prima domanda occorre rispondere che va presentata un'unica comunicazione di inizio lavori asseverata specifica per il superbonus 110% (CILAS) in cui andranno indicati tutte le imprese coinvolte.

2. Nel caso di edifici plurifamiliari, l'APE pre e post intervento dovrà essere quello "convenzionale" indicato all'Allegato A, punto 12.2 del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti minimi ecobous). L'APE convenzionale è sempre predisposto considerando l’edificio nella sua interezza, all'unico fine di dimostrare il doppio salto di prestazione energetica richiesto per accedere all'ecobonus 110%.

3. Il computo metrico è un documento obbligatorio per accedere al superbonus 110%.

4. Occorre distinguere la comunicazione per la cessione del credito derivante dagli interventi sulle parti comuni (trainanti) da quelli sulle parti private (trainati). Come specificato nell'ultimo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le disposizioni attuative per l’esercizio delle opzioni relative, la comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è inviata mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:

  • dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, con riferimento agli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute;
  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità, per tutti gli altri interventi che necessitano di visto e asseverazione.

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:

  • con riferimento agli interventi che non necessitano di visto e asseverazione dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario;
  • per tutti gli altri interventi che necessitano di visto e asseverazione, dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Nel caso di condominio minimo (senza amministratore) la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino, il soggetto che rilascia il visto indicato nella Comunicazione è tenuto a confermarlo mediante l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, il singolo condomino sia per i trainanti che per i trainati (di sua competenza) potrà scegliere di utilizzare direttamente la detrazione oppure le opzioni alternative.

5. Occorre specificare che le asseverazioni richieste per avere accesso al superbonus 110% riguardano sempre l'edificio nella sua interezza. L'asseverazione non viene "rilasciata" dall'impresa. Il rispetto dei requisiti minimi come della congruità delle spese è asseverato da un tecnico abilitato.

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