Superbonus 110%: il Fisco sui condomini con vincoli

L'Agenzia delle Entrate sull'ambito di applicazione dell'utilizzo del superbonus 110% su unità immobiliari in condominio sottoposto a vincolo

di Redazione tecnica - 24/06/2022

Le disposizioni normative per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% definiscono due tipologie di intervento cosiddetti trainanti e trainati. I trainanti accedono direttamente al superbonus (isolamento termico, sostituzione impianto di riscaldamento e riduzione del rischio sismico), mentre i trainati possono accedervi solo se realizzati congiuntamente ai primi.

Superbonus 110%: gli edifici sottoposti a vincolo

L'ultimo periodo dell'art. 119, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dispone che qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi trainati anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi (doppio salto di prestazione energetica o categoria più alta).

Su questo tema registriamo la risposta n. 341 pubblicata il 23 giugno 2022 dall'Agenzia delle Entrate che risponde ad un contribuente, cittadino italiano residente all'estero ed iscritto all'AIRE, proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Vincolo che non consente di effettuare la posa di un cappotto sulla facciata esterna, intervento trainante che accede direttamente al superbonus 110% e che consentirebbe alle unità immobiliari di realizzare gli interventi trainati. Proprio per questo, l'istante chiede la possibilità di accesso al bonus per i seguenti interventi realizzati sulla sua unità immobiliare:

  • il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE n. 811/2013;
  • la sostituzione dei serramenti;
  • l'installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico;
  • l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli.

L'istante precisa, infine, che tali interventi porteranno al miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Superbonus 110% e vincoli: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Dopo, come di consueto, aver ricordato la norma agevolativa del bonus 110%, l'Agenzia delle Entrate ha immediatamente chiarito che per effetto del richiamo espresso ai soli interventi " trainati" di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, la possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi "trainanti" è esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di cui ai commi 5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati) e 8 (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) dell'articolo 119 del Decreto Rilancio.

Trainati che accedono e che non accedono senza i trainanti

Nel caso in esame, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame, l'istante potrà fruire del superbonus per:

  • il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria;
  • la sostituzione degli infissi.

Non potranno accedere al Superbonus gli altri interventi descritti ovvero:

  • l'installazione dell'impianto solare termico e fotovoltaico;
  • l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli.

Opzioni alternative alla detrazione fiscale

L'Agenzia delle Entrate ha, infine ricordato che sulle spese sostenute, l'istante potrà avvalersi delle disposizioni previste 121 del decreto Rilancio ai sensi del quale potrà optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
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