Superbonus 110%: dal Fisco nuovi chiarimenti sul calcolo dei limiti di spesa

La nuova risposta n. 340/E dell'Agenzia delle Entrate fornisce nuove informazioni sulle modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi a favore di una Fondazione

di Redazione tecnica - 09/08/2022

L'art. 119, comma 10-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) definisce puntualmente le modalità di calcolo del limite di spesa ammesso al superbonus per le singole unità immobiliari per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Superbonus 110% e Onlus: nuovo interpello al Fisco

L'argomento è stato oggetto di interpello al quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 340/2022 che ci consente di approfondire i contenuti del citato comma 10-bis e dei requisiti che devono possedere i soggetti beneficiari indicati all'art. 119, comma 9, lettera d-bis del Decreto Rilancio. Nel dettaglio, il comma 10-bis dispone:

Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Tra i requisiti è previsto che i membri del CdA del soggetto beneficiario non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Questo requisito deve valere per tutta la vita del soggetto beneficiario, solo per l'orizzonte temporale in cui si realizzano gli interventi di superbonus o cosa?

È sostanzialmente questa la domanda posta in interpello da una Onlus che rappresenta un caso molto particolare che può essere così schematizzato:

  • come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione, l'8 novembre 2021 i membri del Consiglio medesimo hanno deliberato all'unanimità di rinunciare a tutti i compensi ed indennità loro spettanti a far data dal 1° gennaio 2022 e che, dalla medesima data, non percepiscono alcun compenso per le attività lavorative svolte su deleghe specifiche (quali delega ai rapporti istituzionali e relazioni esterne; delega al bilancio sociale; delega al marketing e comunicazione; delega alla direzione tecnica pedagogica);
  • prima di tale data, quindi, i membri del Consiglio medesimo hanno percepito i predetti compensi;

Tanto premesso, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al citato comma 10-bis, è ostativa la circostanza che i membri del consiglio di amministrazione abbiano percepito compensi o indennità di carica relativi alle attività istituzionali ancorché vi abbiano rinunciato prima dell'inizio dei lavori oggetto delle agevolazioni fiscali e per tutta la loro durata?

Superbonus 110% e Onlus: i chiarimenti del Fisco

Dopo aver, come di regola, ricordato il quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha premesso che a detti soggetti beneficiari (ONLUS, OdV, e APS) non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, fermo restando l'esclusione di cui al citato comma 15-bis dell'articolo 119 in base al quale il Superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Per le ONLUS, le OdV e le APS, pertanto, il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio oggetto degli interventi agevolabili sia o meno costituito in condominio e, dunque, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.

Il calcolo del limite di spesa

L'individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata tuttavia, anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel citato articolo 119, ovvero tenendo conto della "natura" degli immobili e del "tipo di intervento" da realizzare.

L'applicazione della disposizione di cui al comma 10-bis resta subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di una ONLUS, OdV o APS che si occupa di servizi socio- sanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  • gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell'articolo 119.

Con riferimento alla condizione che «i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica» prevista dalla lett. a) del citato comma 10-bis, analogamente a quanto previsto per la detenzione degli immobili, si ritiene che detta condizione debba sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e debba permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell'agevolazione.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Tanto premesso, considerato che dall'analisi della documentazione acquisita emerge che i membri del Consiglio di Amministrazione hanno percepito compensi a far data dal 1 giugno 2021, avendo rinunciato a tutti i medesimi compensi ed indennità a loro spettanti solo a far data dal 1° gennaio 2022, la Fondazione Istante non può avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus disciplinata dal citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

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