Superbonus 110%: il Fisco sulle spese ammissibili alla detrazione

La risposta n. 795/2021 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce le spese ammissibili al superbonus 110% nel caso il beneficiario sia un IACP

di Redazione tecnica - 01/12/2021

Dopo 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio, migliaia di chiarimenti e risposte, oltre che di modifiche alla normativa di rango primario, sono ancora tanti i dubbi che riguardano le detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Superbonus 110% e IACP: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

Molti dei quali riguardano anche le spese ammissibili a detrazione in funzione del soggetto beneficiario. Ne parla la nuova risposta n. 795/2021 dell'Agenzia delle Entrate che in questo caso entra nel dettaglio degli Istituti Autonomi Case Popolari (IAC), ovvero i soggetti ammessi al superbonus ai sensi dell'art. 119, comma 9 lettera c) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Diversamente dagli altri beneficiari, gli IACP, in quanto enti pubblici, devono rispettare le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). Per cui viene chiesta maggiore chiarezza sui costi ammissibili alla detrazione fiscale

L'interpello

In particolare, il contribuente istante chiede di sapere se sono costi ammissibili:

  1. le spese sostenute per le prestazioni svolte dai dipendenti dell'IACP per la progettazione, la verifica e validazione dei progetti, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo dei lavori, il supporto al RUP;
  2. le spese sostenute per le ulteriori prestazioni a carico dell'Ente previste dal D.Lgs. n. 50/2016: funzioni di RUP, funzioni di Stazione appaltante (costi per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto, costo delle commissioni e dei seggi di gara, costi di pubblicazione bandi ed avvisi, ecc.);
  3. nel caso i predetti costi di progettazione, direzione lavori, ecc. e per le funzioni di RUP e di stazione appaltante possano essere riconosciuti tra i costi ammissibili alla detrazione fiscale, se può essere considerata idonea, ai fini anche della successiva cessione del credito ai sensi dell'art. 121 del decreto Rilancio, la fatturazione degli stessi con riferimento ad ogni singolo cantiere, o in alternativa si chiede quale altra modalità sia possibile.

Superbonus 110% e IACP: le spese ammissibili

Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato la sua circolare n. 24/E del 2020 nella quale è stato precisato che è necessario richiedere, sia ai fini dell'utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • per gli interventi antisismici, l'asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L'Agenzia delle Entrate ha più volte ricordato che sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni, ma non solo. Il Superbonus spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare:

  • delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, ecc.);
  • degli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, ecc.);
  • tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione

Non rientrano tra queste spese i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus o quelli di "coordinamento" dei General Contractor,

Ciò premesso, rispondendo al primo e al terzo quesito, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le spese sostenute per le prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, sono ammissibili a Superbonus anche se svolte dai dipendenti dell'Ente.

Per le modalità di documentazione delle stesse il Fisco ritiene che il Superbonus spetti, anche nel caso in cui gli interventi agevolabili siano effettuati dai predetti enti avvalendosi del proprio personale, a condizione, tuttavia, che i costi delle prestazioni afferenti agli interventi agevolabili svolte da tale personale siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna.

Le spese ammissibili per le funzioni di RUP

In merito al secondo quesito, coerentemente con quanto già affermato, AdE ha confermato che gli "ulteriori" costi correlati alle prestazioni a carico dell'Ente, tenuto conto del Codice dei contratti, per le funzioni di Stazione appaltante (costi per l'indizione e l'espletamento della gara di appalto, costo delle commissioni e dei seggi di gara, costi di pubblicazione bandi ed avvisi, ecc.), possano concorrere al limite di spesa ammessi alla detrazione essendo caratterizzati da un'immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla realizzazione degli interventi stessi.

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