Superbonus 110%: il Fisco spiega come utilizzarlo in compensazione

Dal Fisco arrivano chiarimenti su quali imposte è possibile compensare utilizzando il credito d'imposta maturato dagli interventi di Superbonus 110%

di Redazione tecnica - 17/11/2022

Benché il Decreto Rilancio abbia previsto dei meccanismi di fruizione alternativa alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito), mai come in questo periodo (considerato il blocco delle cessioni) è necessario comprendere al meglio i dettagli per la compensazione delle imposte con il credito maturato dagli interventi di superbonus 110%.

Utilizzo Superbonus 110% in compensazione: la risposta del Fisco

Lo chiarisce FiscoOggi, la pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate, rispondendo al seguente quesito:

Un contribuente che riceve un credito d’imposta derivante da Superbonus per il pagamento di quali imposte può utilizzarlo in compensazione?

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni, contenute nel Provvedimento 8 agosto 2020, prot. 283847 successivamente modificato da altri provvedimenti.

Un provvedimento che definisce, oltre che le regole per esercitare le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, anche le modalità con le quali i soggetti che acquisiscono i crediti possono utilizzare il relativo importo.

Superbonus 110%: utilizzo in compensazione

Entrando nel dettaglio, il Fisco chiarisce che cessionari e fornitori destinatari dei crediti d’imposta (indiretti) derivanti dagli interventi che danno diritto al Superbonus, o da quelli elencati nel comma 2 dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, possono utilizzare gli stessi crediti in compensazione, tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

Come chiarito nella nota 33 presente nella Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E "Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento delle imposte sui redditi, l’IVA, l’IRAP, i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le tasse sulle concessioni governative, le tasse scolastiche, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA, le somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS".

La stessa circolare n. 24/E chiarisce che "Non si applica il limite generale di compensabilità (di cui ll’articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)"

Il Fisco ricorda, inoltre, che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L'interpello n. 435/2022

L'Agenzia delle Entrate ricorda, infine, la Risposta 25 agosto 2022, n. 435 ad oggetto "Compensazione - Utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 - Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" con la quale viene precisato che è possibile “compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 – acquisiti a mezzo di “cessione del credito” – con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997”.

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