Superbonus 110%: in Gazzetta Ufficiale la proroga

Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 104/2023 con una nuova proroga per l'utilizzo del superbonus 110% sulle unifamiliari

di Gianluca Oreto - 11/08/2023

Come da copione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici" con il quale arriva la conferma per la tanto attesa proroga per l’utilizzo del superbonus 110% relativamente agli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari.

Decreto Asset/Invetimenti: la struttura

Stiamo parlando di un nuovo provvedimento d’urgenza costituito dai seguenti 29 articoli suddivisi in 5 capi:

CAPO I MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI

  • Articolo 1 (Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali)
  • Articolo 2 (Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili)
  • Articolo 3 (Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)
  • Articolo 4 (Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)

CAPO II MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA’ ECONOMICHE

  • Articolo 5 (Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica)
  • Articolo 6 (Chips Joint Undertaking – partecipazione italiana ai programmi europei)
  • Articolo 7 (Poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche)
  • Articolo 8 (Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)
  • Articolo 9 (Interventi in materia di opere di interesse strategico)
  • Articolo 10 (Misure urgenti nel settore della pesca)
  • Articolo 11 (Misure urgenti per le produzioni viticole)
  • Articolo 12 (Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa)

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

  • Articolo 13 (Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)
  • Articolo 14 (Disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)
  • Articolo 15 (Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio)
  • Articolo 16 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)
  • Articolo 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)
  • Articolo 18 (Misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
  • Articolo 19 (Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)
  • Articolo 20 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)
  • Articolo 21 (Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)
  • Articolo 22 (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)
  • Articolo 23 (Disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE

  • Articolo 24 (Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica)
  • Articolo 25 (Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
  • Articolo 26 (Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse)
  • Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

  • Articolo 28 (Disposizioni finanziarie)
  • Articolo 29 (Entrata in vigore)

La proroga per il superbonus 110%

Relativamente alla proroga per il superbonus 110%, l’art. 24 (Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica) dispone l’estensione dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale per fruire dell’agevolazione del 110% di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari per i quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione in esame non determina effetti, in coerenza con la proroga precedente (da marzo a settembre 2023 prevista dal D.L. n. 11/2023, Decreto Cessioni), in quanto non determina un ampliamento della platea dei beneficiari, ma concede solo la possibilità di ultimare i lavori sempre nella stessa annualità.

Entrando nel dettaglio, il citato articolo 24 dispone:

1. All’articolo 119, comma 8-bis , secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Stiamo parlando, dunque, dei soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio che hanno già accesso al superbonus 110% perché al 30 settembre 2022 hanno già completato e certificato l’esecuzione del 30% dell’intervento complessivo.

Per questi soggetti sarà possibile portare in detrazione al 110% le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Ecco la nuova versione dell'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio:

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.

Gli effetti della proroga

Una nuova proroga che teoricamente dovrebbe servire per far completare molti dei cantieri sospesi a causa del blocco della cessione dei crediti edilizi. Contemporaneamente, infatti, è arrivata la notizia della riapertura dei canali di acquisto dei bonus edilizi da parte di Poste Italiane.

Peccato, però, che l’apertura di Poste Italiane sarà riservata ai privati e per tagli massimi di 50.000 euro. La riapertura, inoltre, arriverà a ottobre, ovvero quando il Decreto Legge “Asset/Investimenti” sarà convertito in legge (scadenza 9 ottobre 2023). Da ottobre a fine dicembre 2023, i contribuenti avranno poco più di due mesi per cedere il credito e ottenere la liquidità per riprendere i cantieri.

Troppo poco! Considerato, inoltre, che l’intervento medio sulle unifamiliari è pari a 117.366,29 euro (dato Enea di giugno 2023), difficilmente la proroga e la contemporanea riapertura di Poste Italiane avranno effetti sui cantieri rimasti invischiati nella melma normativa del Decreto Rilancio.

Il comparto delle costruzioni attende, dunque, nuovi interventi, più seri e risolutivi, come ad esempio:

  • la riapertura dei canali di acquisto (senza limiti) di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti;
  • una proroga che consenta la cessione dei primi SAL e il proseguimento dei cantieri (l’ideale sarebbe arrivare al 31 dicembre 2024 son il superbonus 110% sia per le unifamiliari che per i condomini).
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