Superbonus 110% e IVA indetraibile: spesa ammissibile per il bonus facciate?

La risposta del Fisco chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 119, comma 9-ter del Decreto Rilancio sull'IVA indetraibile come spesa ammissibile al superbonus

di Gianluca Oreto - 16/03/2022

Pochi giorni fa pubblicavo l'articolo "Superbonus 110%: il silenzio assordante dell'Agenzia delle Entrate" in cui, tra il serio e il faceto, rilevavo un certo rallentamento delle risposte dell'Agenzia delle Entrate sul superbonus 110%.

Superbonus 110%: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

Prima di ieri, l'ultimo chiarimento l'Agenzia delle Entrate lo aveva fornito il 15 febbraio 2022 con la risoluzione n. 8/E in cui ha definito l'ambito di applicazione temporale delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici.

A distanza di un mese esatto ecco che, per non deludere gli appassionati della saga "Superbonus 110% e AdE: consigli per l'uso", arriva la nuova risposta 15 marzo 2022, n. 118 che questa volta entra nel merito di del comma 9-ter, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) inserito nientemeno che dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (il primo Decreto Sostegni) convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69.

Comma 9-ter che recita:

L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Superbonus 110% e IVA indetraibile: le domande al Fisco

La richiesta di intervento del Fisco è molto interessante e riguarda due aspetti applicativi del citato comma 9-ter:

  • questa misura è applicabile per "analogia" agli altri bonus edilizi?
  • in conseguenza del meccanismo del pro-rata, la porzione di IVA indetraibile può essere definitivamente determinata solo in sede di dichiarazione IVA a chiusura dell'annualità di riferimento, come comportarsi nel caso si opti per lo sconto in fattura?

Due domande interessanti che ci consentono di approfondire due altrettanto interessanti argomenti.

Detrazioni fiscali: non esiste il principio di analogia

L'Agenzia delle Entrate risponde subito alla prima domanda chiarendo che secondo il comma 9-ter, l'IVA non detraibile, anche parzialmente, costituisce una componente di costo degli specifici interventi da considerare ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo ammesso al Superbonus. E tale disposizione trova applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119 del Decreto Rilancio e non è estensibile ad interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.

Il Fisco chiarisce, dunque, che non esiste il principio di analogia tanto richiamato prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che con una modifica al comma 13-bis sanò l'impasse che si era venuto a creare a seguito della circolare n. 16/E del 2021 dell'Agenzia delle Entrate.

Appare utile ricordare che fino a questa modifica, i prezzari DEI potevano essere utilizzati per l'asseverazione di congruità delle spese relative agli interventi di risparmio energetico e non per quelli di riduzione del rischio sismico o degli altri bonus edilizi indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio.

Con la Legge di Bilancio 2022 il Legislatore ha ritenuto utile fornire una sorta di interpretazione autentica che consentisse l'utilizzo del prezzario DEI per tutti i bonus edilizi che accedono al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Modifica che, ancora una volta, dimostra come quando si tratta di fisco non esiste alcun principio di analogia e che bisogna sempre fare molta attenzione.

Superbonus 110% e IVA indetraibile: ecco come funziona

Passando al cuore dell'interpello, AdE rileva che tra gli articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 citati nel comma 9-ter c'è il 19 che al comma 5 prevede:

Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.

Comma che disciplina il c.d. "pro-rata" in base al quale, nei confronti dei soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, il diritto alla detrazione dell'IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al successivo articolo 19-bis, ossia in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo (cd. "pro-rata").

Lo stesso quinto comma dispone, altresì, che, nel corso dell'anno, la detrazione è «provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno». Quindi, in corso d'anno, i contribuenti operano la detrazione IVA mediante l'applicazione della percentuale dell'anno precedente, salvo poi operare il conguaglio in sede di dichiarazione annuale.

L'IVA non detraibile "provvisoria" e lo sconto in fattura

Per effetto dell'applicazione del "pro-rata", al momento di emissione delle fatture, l'IVA non detraibile è determinata in via provvisoria in quanto la relativa entità non è puntualmente determinata.

Tale circostanza assume rilevanza qualora il contribuente intende optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio.

In tale ipotesi, a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l'opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell'IVA (sconto "parziale").

La circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 ha chiarito che nel caso in cui il fornitore applichi uno sconto "parziale", il credito d'imposta è calcolato sull'importo dello sconto applicato. A titolo esemplificativo, ciò comporta che a fronte di una spesa per interventi Superbonus di 10.000,00 euro oltre IVA, il fornitore potrà applicare uno sconto "parziale" pari a 10.000 euro, e lo stesso maturerà un credito d'imposta pari a 11.000 euro.

Con riferimento all'IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell'anno e rimasta a carico, il contribuente potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il costo è sostenuto. In definitiva, in questo caso il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della quota di IVA indetraibile ed effettivamente rimasta a suo carico.

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