Superbonus 110%: pubblicata la nuova Guida all'agevolazione fiscale

Il Servizio Studi della Camera dei Deputati aggiorna il Dossier dedicato alle detrazioni, specificando le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2022

di Redazione tecnica - 12/05/2022

È stato aggiornato il dossier “Superbonus Edilizia al 110%”, redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati e contenente una Guida completa alla detrazione, dal punto di vista normativo e applicativo.

Superbonus 110%, pubblicata la nuova Guida aggiornata

In particolare, il Dossier riporta gli aggiornamenti introdotti con la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) e riporta in maniera puntuale tutte le modifiche intervenute sulla cessione del credito nel I quadrimestre 2022. Il documento è composto dalle seguenti parti:

  • quadro normativo;
  • interventi agevolabili;
  • soggetti beneficiari.

Superbonus, le modifiche nella Legge di Bilancio 2022

Il riferimento imprescindibile per l’agevolazione è l'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), con il quale è stata introdotta la detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici.

La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022.

In particolare con la legge di Bilancio 2022, al comma 28 dell’art. 1, sono state previste alcune proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per gli interventi effettuati:

  • dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;
  • da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (la norma ha recentemente subito una modifica, prorogano al 30 settembre il SAL del 30%);
  • dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
  • per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta comunque nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

La cessione del credito

Sempre legato al Superbonus è l'articolo 121 del decreto Rilancio, che consente di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Con la legge di bilancio 2022 la misura è stata estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), mentre per le altre agevolazioni edilizie, l'opportunità è prevista fino al 2024.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.

Proprio alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, dal 4 febbraio 2022 è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate il nuovo modello per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica con le relative istruzioni e specifiche tecniche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

Sul punto, il dossier precisa che:

  • l'articolo 1 del decreto legge n.13/2022, trasfuso nell'articolo 28 del decreto legge n.4/2022, convertito in legge n. 25/2022, ha stabilito che ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, si possono effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
  • l'articolo 29-bis del decreto legge n.17/2022, convertito con legge n. 34/2022, ha elevato da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 2 milioni di euro dal comma comma 72 della legge di bilancio 2022), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Si segnala, infine, che in aggiunta ai normali adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici, il comma 28 della Legge di Bilancio 2022 prevede l’acquisizione del visto di conformità anche nel caso di utilizzo del Superbonus in dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale.

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