Superbonus 110% e sequestro preventivo: crediti sempre esistenti?

Al Senato si lavora per risolvere il problema del sequestro dei crediti edilizi maturati da interventi di superbonus 110% e altri bonus edilizi

di Gianluca Oreto - 09/12/2022

Ripercorrendo la storia dell’ultimo anno della cessione dei crediti edilizi di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è certamente possibile individuare le principali problematiche che ne hanno determinato il blocco e la conseguente crisi nera del comparto delle costruzioni.

Il blocco della cessione

Un blocco dovuto non solo dai continui cambi normativi in corsa, tra i quali non si deve dimenticare il passaggio da una circolazione illimitata dei crediti fiscali ad una a 4 in cui l’ultima stenta a decollare, ma soprattutto al clima di sfiducia ed incertezza nato a causa di alcune interpretazioni molto opinabili dell’Agenzia delle Entrate (ricorderete la circolare n. 23/E/2022 e i problemi che ne sono seguiti sulla responsabilità solidale) e a seguito delle recenti sentenze della Corte di Cassazione che hanno fatto emergere l’ultima delle problematiche da affrontare per riaprire il mercato: il sequestro dei crediti fiscali.

Gli ermellini hanno, infatti, evidenziato che il credito d’imposta deriva dall'originario diritto alla detrazione, senza alcuna vicenda estintivo-costitutiva, conservando di questo non solo il valore economico, ma anche le modalità di esercizio, qualora - non nuovamente ceduto - utilizzato in compensazione. Ma non solo, i commi 4, 5 e 6 dell’art. 121 del Decreto Rilancio non introdurrebbero alcuna disciplina derogatoria a quella ordinaria penale con riferimento al sequestro preventivo e all’eventuale responsabilità del terzo cessionario.

Considerazioni che al momento stanno bloccando non solo le cessioni alle Banche ma soprattutto quelle tra quest’ultime e l’utente non consumatore, ovvero la quarta cessione prevista dalla normativa che libererebbe la capienza fiscale del sistema bancario consentendo nuovi acquisti di crediti edilizi.

La conversione in legge del Decreto Aiuti-quater: il sequestro preventivo

Ecco, quindi, che si palesa la necessità di intervenire proprio sul sequestro del credito, così come indicato all’art. 321 del Codice di procedura penale. Necessità che al momento si sono tradotte in proposte di emendamento (ben 133 solo sull’art. 9) al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater).

Tra queste proposte segnaliamo la 9.0.7 e la 9.109.

L’emendamento 9.0.7

L’emendamento 9.0.7 è stato presentato da:

  • Claudio Lotito (FI-BP-PPE) - Vicepresidente della 5ª Commissione permanente (Bilancio) e Membro della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
  • Roberto Rosso (FI-BP-PPE) - Membro della 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e Membro della 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
  • Dario Damiani (FI-BP-PPE) - Membro della 5ª Commissione permanente (Bilancio)
  • Francesco Silvestro (FI-BP-PPE) - Segretario della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e Membro della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

La proposta prevede di inserire dopo l’art. 9 del Decreto Aiuti-quater, il seguente art. 9-bis titolato “Interpretazione autentica in materia di utilizzo dei crediti d'imposta di cui all'articolo 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Secondo questa disposizione:

“1. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che i crediti d'imposta, sorti per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al citato articolo 121 da parte dei beneficiari delle detrazioni d'imposta, sono da considerare come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ed ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario e che gli stessi vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 da parte del fornitore e dei cessionari. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del fornitore e dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto nonché la recuperabilità nei confronti dei medesimi, in presenza di loro concorso nella violazione di cui al comma 6, dell'importo di cui al comma 5.

2. Il comma 4 dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che ferma restando la responsabilità dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla spettanza del credito d'imposta non comporta la perdita del diritto di utilizzazione del credito d'imposta in capo ai soggetti cessionari”.

Disposizione da cui deriverebbe il diritto all’utilizzi dei crediti d’imposta a prescindere dall’originario diritto di chi matura la detrazione.

L’emendamento 9.109

L’emendamento 9.109 è stato presentato da:

  • Matteo Gelmetti (FdI) - Membro della 5ª Commissione permanente (Bilancio)
  • Paola Ambrogio (FdI) - Segretario della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Membro della 5ª Commissione permanente (Bilancio), Membro del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
  • Lavinia Mennuni (FdI) - Membro della 5ª Commissione permanente (Bilancio)
  • Vita Maria Nocco (FdI) - Membro della 5ª Commissione permanente (Bilancio)

Nel dettaglio, viene proposto di aggiungere dopo il comma 5 dell’art. 9 del Decreto Aiuti-quater:

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che i crediti d'imposta, sorti per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al citato articolo 121 da parte dei beneficiari delle detrazioni d'imposta, sono da considerare come attribuiti al fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo ed ai cessionari a titolo originario ed indipendentemente dalla spettanza della detrazione di imposta a favore del relativo beneficiario e che gli stessi vanno sempre considerati come esistenti, pienamente spettanti e legittimamente compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 da parte del fornitore e dei cessionari. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del fornitore e dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto nonché la recuperabilità nei confronti dei medesimi, in presenza di loro concorso nella violazione di cui al comma 6, dell'importo di cui al comma 5. Il concorso nella violazione si configura laddove il fornitore o cessionario abbia contributo, con una condotta attiva, alla violazione commessa dai beneficiari per detrazioni di imposta inesistenti o non spettanti. Con riferimento ai crediti acquistati dal 22 settembre 2022 il concorso del cessionario si configura altresì laddove lo stesso non abbia preventivamente verificato, esclusivamente su base documentale, l'esistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l'effettiva realizzazione degli interventi. La diligenza del primo cessionario libera i successivi cui sia attestato lo svolgimento dei controlli.

5-ter. Il comma 4 dell'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che ferma restando la responsabilità dei cessionari per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla spettanza del credito d'imposta non comporta la perdita del diritto di utilizzazione del credito d'imposta in capo ai soggetti cessionari.

Conclusioni

Ci sarà da comprendere come queste proposte di emendamento, senza una deroga espressa all’art. 321 del Codice di procedura penale, potranno bloccare il sequestro del credito nel caso vengano a mancare i presupposti per il diritto alla detrazione.

Una soluzione potrebbe essere quella di far passare la prima cessione obbligatoriamente dal sistema bancario e dalle partecipate del MEF che a seguito di una specifica istruttoria documentale e controlli in situ potrebbero garantire quantomeno l’esistenza del credito e da qui prevedere un’esclusione da qualsiasi responsabilità o possibilità di sequestro al cessionario che acquista da uno di questi enti.

Si attende, comunque, la risposta dei tecnici del MEF alle proposte di emendamento che dopo il primo giro al Senato, dovranno comunque passare alla Camera prima della definizione complessiva della legge di conversione da approvarsi entro il 17 gennaio 2023.

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