Superbonus 110%: via libera del Senato al nuovo requisito

L'assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Energia che prevede un'importante modifica per la fruizione del superbonus 110%

di Redazione tecnica - 12/05/2022

Si dovrà ancora attendere il via libera definitivo della Camera dei Deputati, ma intanto il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 21/2022 (Decreto Energia) incassa la fiducia del Senato che ha approvato l'emendamento interamente sostitutivo proposto dal Governo.

Novità per il Superbonus 110%

Una novità, già anticipata nei giorni scorsi, riguarda l'inserimento nel Decreto Legge dell'articolo 10-bis rubricato "Qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n. 77".

L’articolo in questione prevede che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al meccanismo degli incentivi del 110%, le imprese esecutrici debbono essere in possesso di particolari qualificazioni.

L'attestazione SOA e il regime temporale di applicazione

Nello specifico il comma 1 dell'articolo 10-bis prevede che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro può essere affidata:

  1. ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  2. ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Con il comma 2 viene stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 Decreto Rilancio, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 3 precisa che in relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b), la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione sopra menzionata.

Da ultimo il comma 4 stabilisce che le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.

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