Superbonus 90% e contributo a fondo perduto: istanze entro il 31 ottobre 2023

Chi può presentare la richiesta e in quale misura viene concesso il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 9, comma 3 del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater)

di Redazione tecnica - 23/10/2023

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 luglio 2023 e del successivo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22 settembre 2023, prot. 332648, a partire dal 2 ottobre e fino al successivo 31 ottobre 2023 è possibile presentare le istanze per accedere al contributo a fondo perduto previsto all’art. 9, comma 3 del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater).

Contributo a fondo perduto: per chi e per cosa?

Chi può presentare questa istanza? E per quali interventi? Ha risposto a queste domande l’Agenzia delle Entrate con il chiarimento fornito tramite la rivista telematica FiscoOggi in cui viene fatto un riepilogo della normativa di riferimento che ha messo a punto questo contributo a fondo perduto.

Come chiarito, questo contributo “consiste nel riconoscimento di una somma di denaro a favore dei contribuenti che nel 2023 sostengono spese per interventi edilizi detraibili dall’Irpef con la percentuale del 90% (Superbonus), a condizione che si trovino in particolari condizioni reddituali”.

Stiamo parlando, dunque, di tutti i beneficiari della detrazione fiscale prevista all’art. 9, comma 1, lettera a), punto 3) del Decreto Aiuti-quater. Un bonus del 90% previsto per gli stessi interventi di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ma riservato alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale.

Requisiti di accesso al Superbonus 90%

Un bonus che prevede alcuni requisiti di accesso:

  • il contribuente beneficiario deve essere una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • l'intervento deve essere avviato (data di inizio lavori) a partire dall'1 gennaio 2023 (l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che restano valide le CILAS presentate in data antecedente, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000);
  • il contribuente deve essere titolare (alla data di inizio dei lavori), anche per quota, del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
  • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale (alla stessa data di avvio dei lavori o, al più tardi, alla data di termine dei lavori);
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

Termini e condizioni

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che al contributo a fondo si accede presentando istanza entro il 31 ottobre 2023, attraverso la procedura telematica disponibile nell’area riservata del sito internet del Fisco.

L’ammontare del contributo spettante sarà stabilito con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023. In esso verranno ripartite le risorse finanziarie stanziate (pari a 20 milioni di euro) in base agli importi dei contributi richiesti con le istanze presentate.

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