Superbonus e bonus casa: quando i limiti di spesa sono autonomi

La normativa fiscale consente l'utilizzo combinato del superbonus e del bonus casa. In alcuni casi i limiti di spesa concorrono, in altri restano autonomi. Vediamo quando

di Luciano Ficarelli - 05/09/2023

In questi anni di vigenza del superbonus molti contribuenti, in occasione degli interventi di ampia portata previsti dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), hanno pensato di abbinare quelli di cui all'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Superbonus e altri bonus edilizi

Il citato art. 16-bis del TUIR, infatti, consente l'attivazione di un bonus (c.d. bonus casa) del 36% (al 50% fino al 31 dicembre 2024) per diverse tipologie di intervento associabili a quelle di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico che rientrano nel superbonus.

Ad esempio, l’installazione di un impianto di allarme, il rifacimento completo del bagno compresi gli impianti, l’apertura di una finestra, il rifacimento della pavimentazione del porticato della villetta con nuovi materiali, il rifacimento dell’impianto elettrico per la messa a norma, la sostituzione della saracinesca del box con una più performante, e così via sono interventi spesso non compresi negli interventi previsti dal superbonus.

Solo in alcuni casi e per alcune tipologie, gli interventi detraibili al 50% sono ricompresi nel superbonus perché connessi agli interventi previsti dall’art. 119 del Decreto Rilancio e, pertanto, subiscono l’attrazione nell’aliquota superiore (110% o 90%) ma rientrano nello stesso limite di spesa.

Ad esempio, per gli interventi assorbiti dal supersismabonus, il limite di spesa è 96.000 euro per unità immobiliare. Se, invece, gli interventi sono autonomi rispetto a quelli del superbonus (come l’esempio dell’installazione dell’impianto di allarme), questi hanno, a determinate condizioni, un limite di spesa autonomo di 96.000 euro.

Superbonus e bonus casa insieme

Cosa accade allora quando contestualmente vengono eseguiti interventi di superbonus e interventi che rientrano nel bonus casa non sono connessi al superbonus e si vogliono detrarre entrambe le spese?

Prima di tutto occorre considerare due aspetti:

  1. il titolo abilitativo;
  2. l’anno di realizzazione (e pagamento) dei lavori.

Per quanto riguarda il titolo abilitativo, per effettuare due tipologie diverse di interventi abbinati a due tipi di agevolazioni diversi, cioè superbonus e bonus casa, occorre presentare titoli abilitativi autonomi. In pratica, non è possibile effettuare con una Cilas anche interventi di manutenzione straordinaria detraibili al 50%.

Per quanto riguarda l’anno di realizzazione dei lavori, per fare riferimento a due autonomi limiti di spesa occorre che gli interventi siano effettuati in anni diversi. In pratica, se nel 2023 si sono realizzati interventi di mitigazione del rischio sismico e sono stati già effettuati pagamenti per oltre 96.000 euro, non sarà possibile detrarre spese di manutenzione straordinarie previste dal bonus casa nello stesso anno. Occorrerà aspettare il 2024, anno in cui il limite di spesa previsto tornerà a 96.000 euro, pur se riguarda lo stesso immobile, pertinenze comprese. Infatti, poiché gli interventi previsti dal bonus casa sono diversi e indipendenti da quelli effettuati per la mitigazione del rischio sismico nel 2023, converrà realizzarli nel 2024.

Quindi, il consiglio è di verificare preventivamente che non si tratti di interventi di prosecuzione di quelli terminati nell’anno precedente e, successivamente, depositare un nuovo titolo abilitativo per interventi diversi da quelli già realizzati.

Esempio pratico

Esempio: per la nostra unifamiliare nel 2022 abbiamo terminato gli interventi di mitigazione del rischio sismico detraendo o cedendo il 110% di 96.000 euro pagati nell’anno. Nel 2023 abbiamo intenzione di realizzare una nuova recinzione del giardino precedentemente inesistente. In questo caso, bisognerà aprire una Cila e si potrà portare in detrazione il 50% della spesa fino ad un massimo di 48.000 euro (il 50% della spesa massima agevolabile di 96.000 euro).

Se, invece, i lavori di mitigazione del rischio sismico sono pagati in parte nel 2022 e in parte nel 2023, ad esempio 60.000 euro nel 2022 e 50.000 euro nel 2023, nonostante l’apertura di una nuova Cila per realizzare la recinzione del giardino, il limite di spesa agevolato disponibile per il 2023 è solo pari a 46.000 euro, cioè la differenza tra 96.000 euro e 50.000 euro già utilizzati nell’anno per il sismabonus.

Altro esempio: per la nostra unifamiliare nel 2022, con Cila depositata, abbiamo iniziato dei lavori di manutenzione straordinaria detraibili al 50% e pagati per 30.000 euro. Sempre nel 2022 abbiamo depositato la Cilas per iniziare gli interventi di sismabonus 110%, diversi dai precedenti, e abbiamo effettuato bonifici per 40.000 euro. Nel 2023 proseguiamo entrambi i lavori e spendiamo altri 20.000 euro per i lavori di manutenzione straordinaria e 60.000 euro per il sismabonus. In questo caso, entrambi gli interventi sono una prosecuzione di quelli effettuati nell’anno precedente. Per questo motivo, occorre tenere presente quanto è stato già speso per verificare il limite massimo disponibile. Poiché nel 2022 abbiamo pagato complessivamente 70.000 euro, per l’anno 2023 abbiamo a disposizione solo 26.000 euro come limite di spesa agevolato (€ 96.000 – € 70.000). Pertanto, gli ulteriori 80.000 euro spesi nel 2023 saranno agevolabili solo per 26.000 euro perché vale la regola che nel limite di spesa di 96.000 euro sono ricomprese anche le spese effettuate per i lavori dell’anno precedente che riguardano lo stesso intervento. Converrà considerare in accollo le spese detraibili al 50% e portare in detrazione 26.000 euro riferite al sismabonus con detrazione al 110%.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli

Dottore Commercialista

Esperto in bonus edilizi

Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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