Superbonus e bonus edilizi: in caso di sconto o cessione del credito conta il SAL

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito (ma lo aveva già fatto la Cassazione) l'utilizzo del meccanismo delle opzioni alternative che deve sempre essere ancorato ai lavori eseguiti

di Gianluca Oreto - 22/09/2023

Applicare una legge non è mai semplice, soprattutto quando non è chiara e arrivano chiarimenti e contributi da parte di soggetti "poco qualificati". In questi tre anni e mezzo di Decreto Rilancio ne abbiamo più volte avuto la prova con l'applicazione delle disposizioni relative al superbonus e al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Soprattutto quest'ultimo, a causa di una pessima formulazione iniziale, ha contribuito ad aumentare il caos, l'incertezza oltre che le possibilità di distorcere una misura nata con nobili intenti.

Opzioni alternative: la criticità sul controllo dei bonus minori

Sconto in fattura e cessione del credito nascono per consentire l'utilizzo dei principali bonus edilizi ai soggetti privi di capacità economica e/o capienza fiscale. Purtroppo, però, in sede di prima formulazione questo meccanismo era stato probabilmente pensato per essere applicato alle sole detrazioni fiscali del 110% e troppo superficialmente esteso a tutti i bonus edilizi esistenti che non prevedevano alcun controllo.

Solo dal 12 novembre 2021 si è trovato un rimedio alle tante frodi nel frattempo consumate soprattutto con il bonus facciate. Il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) non ha fatto altro che estendere i medesimi controlli già esistenti nel superbonus a tutti i bonus minori utilizzati con le opzioni alternative, ovvero:

  • asseverazione di congruità delle spese sostenute;
  • visto di conformità.

Opzioni alternative: l'utilizzo a SAL

Altra distorsione del meccanismo delle opzioni alternative riguardava il suo utilizzo a stato avanzamento lavori (SAL). Un aspetto su cui personalmente ho scritto tanto, esponendomi ad una gogna mediatica da parte di chi non condivideva la mia analisi.

L'art. 121, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), mai modificato, dispone:

L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Una formulazione difficile da comprendere per chi non ha mai avuto a che fare con la normativa sui contratti pubblici e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera d) del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, i cui contenuti sono oggi presenti  all'interno dell'Allegato II.14 (art. 12, comma 1, lettera d)) al Decreto Legislativo n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Come è possibile ricavare da queste norme, lo stato di avanzamento lavori (SAL) "riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora".

Ancorare l'utilizzo delle opzioni alternative al SAL vuol dire poter utilizzare sconto in fattura e cessione solo e soltanto per quella parte di lavori realmente eseguite.

Opzioni alternative e SAL: cosa è successo

Nella realtà dei fatti questo aspetto non è stato compreso, soprattutto da chi a fine 2021 si è ritrovato a concludere contratti di "Bonus facciate", mediante i quali è stata staccata fattura con sconto del 90% e pagamento del 10% da parte dei contribuenti, rinviando l'esecuzione dei lavori al 2022 (molti sono ancora in corso).

Pratica assolutamente contro la normativa che prevede:

  • per il superbonus SAL minimi del 30%;
  • per tutti gli altri bonus nessun vincolo sulla percentuale di SAL, fermo restando che sconto e cessione avrebbero dovuto essere utilizzati sulla parte di opere effettivamente eseguite.

La conferma dell'Agenzia delle Entrate

La conferma è arrivata dall'Agenzia delle Entrate nella nuova edizione di Telefisco in cui ha chiarito l'allineamento delle opzioni alternative con la parte dei lavori effettivamente eseguite. Con la conseguenza che tutti coloro i quali hanno anticipato fatture e pagamenti, si trovano oggi in una situazione molto delicata (soprattutto se i lavori non sono ancora terminati).

Il Fisco è stato chiarissimo e ha anche ricordato che anche per l'utilizzo delle opzioni alternative "il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi agevolabili con il superbonus e l'asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che attesti anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati".

Nel caso di lavori non eseguiti non può avvenire il rilascio delle due attestazioni e, quindi, nessuno sconto o cessione.

Da ricordare che, benché i bonus seguano il principio di cassa, la situazione cambia utilizzando lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Nel caso di utilizzo diretto del bonus è sempre possibile anticipare le spese all'interno dell'orizzonte temporale previsto e terminare successivamente. Nel caso delle opzioni alternative, invece, il vincolo resta sempre il SAL, ovvero i lavori effettivamente eseguiti, sul quale si dovranno ottenere asseverazione di congruità e visto di conformità.

Il discorso vale a maggior ragione sul superbonus, dove i SAL minimi sono del 30%.

Conferme anche dalla Cassazione

L'argomento non è, comunque, nuovo e lo avevamo già segnalato in un articolo in cui abbiamo commentato la sentenza n. 42012/2022 della Corte di Cassazione.

Secondo gli ermellini non può essere rilasciato alcun visto di conformità relativamente a cessione crediti in presenza di lavorazioni o somministrazioni non ancora eseguite.

Tutto chiaro adesso?

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