Superbonus e Bonus edilizi: stop alla compensazione in presenza di debiti con il Fisco

Nuova stretta su tutti i bonus edilizi. Il Decreto Legge superbonus vieta la compensazione in presenza di debiti con il fisco superiori a euro 10.000

di Gianluca Oreto - 29/03/2024

Sono tante le novità in vista della prossima definizione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo provvedimento d’urgenza del Governo in materia di agevolazioni fiscali in edilizia. Sarà necessario attendere la versione definitiva del prossimo Decreto Legge, ma è ormai chiara l’intenzione di ridurre (o almeno provarci) i costi a carico dello Stato dovuti soprattutto alla continua corsa verso il superbonus, mai sopita nonostante i ripetuti interventi dell’ultimo anno e mezzo.

Gli interventi dell’attuale Governo

Ricordiamo, infatti, che dal suo ingresso a Palazzo Chigi, l’attuale Governo è intervenuto sulla disciplina del superbonus e sul meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) con i seguenti provvedimenti normativi:

12 provvedimenti tra Decreti Legge, Leggi di conversione Leggi ordinarie che sin da subito hanno inciso rimodulando l’aliquota del superbonus e limitando le possibilità di utilizzo dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Il nuovo provvedimento d’urgenza rappresenta, quindi, il tredicesimo intervento di questo Governo (a cui seguirà il quattordicesimo con la Legge di conversione) sui 34 complessivi (3 del Governo Conte II e 18 del Governo Draghi) che direttamente o indirettamente hanno inciso sul superbonus e sul meccanismo delle opzioni alternative (troppo per una misura che ha prodotto oltre 114 miliardi di detrazioni fiscali per lavori conclusi in meno di quattro anni).

La novità per tutti i bonus edilizi

La novità più rilevante di questo nuovo Decreto Legge è senza dubbio il definitivo blocco della cessione del credito che, dopo il Decreto Cessioni, residuava solo per gli enti del terzo settore, gli interventi nelle zone terremotate e il bonus 75% barriere architettoniche.

Ma, in realtà, una delle misure certamente più importanti è quella contenuta all’art. 4 rubricato “Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali”.

Con questa disposizione, al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

L’aspetto più “strano” è la collocazione normativa di questa disposizione, inserita all’interno dell’art. 121 del Decreto Rilancio che, dopo questo nuovo provvedimento d’urgenza, non consentirà più l’utilizzo delle opzioni alternative.

È, infatti, all’interno dell’art. 121 del Decreto Rilancio che si sta pensando di inserire il nuovo comma 3-bis che fa riferimento a tutti i bonus edilizi indicati all’interno del precedente comma 2, relativi agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
  • adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del Decreto Rilancio.

In particolare, il suddetto comma 3-bis dispone:

In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l’utilizzabilità in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 del presente articolo e l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le novità per i debiti superiori a 100.000 euro

Altra novità, che conferma la schizofrenia normativa del legislatore, riguarda la sostituzione del comma 49-quinquies, art. 37 del Decreto Legge n. 223/2006. Ricordiamo, infatti, che tale comma era stato inserito dall’art. 1, comma 94, lettera b) della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e sarebbe entrato in vigore a decorrere dal 1 luglio 2024.

Di seguito la tabella a fronte dell’attuale versione del comma 49-quienquies e di quella che seguirà dopo la pubblicazione in Gazzetta del nuovo Decreto Legge.

Attuale versione con decorrenza 1 luglio 2024

Versione post Decreto Superbonus

49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.

49-quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al periodo precedente non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione dell’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.

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