Superbonus e Bonus edilizi: tutte le opzioni bloccate dal Decreto Cessioni

Il Decreto Legge n. 11/2023 ha bloccato l'utilizzo delle opzioni alternative previste dal Decreto Rilancio e abrogato tutte le altre. Quali?

di Gianluca Oreto - 01/03/2023

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (senza alcun confronto con le parti sociali) del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni), il Governo ha deciso di porre fine a qualsiasi discussione circa la classificazione dei crediti edilizi e gli effetti della loro trasferibilità.

Il blocco della cessione

A partire dal 17 febbraio 2023, infatti, è stata inibita qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione diretta dei crediti edilizi. Una decisione inaspettata che il Governo ha preso a seguito dell'aggiornamento del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) e dell'audizione al Senato del dott. Luca Ascoli, direttore delle statistiche di finanza pubblica di Eurostat.

Un'audizione servita per fare il punto sulla classificazione dei crediti edilizi sulla base della loro probabilità di essere utilizzati e non andare persi. Tanto più alta è questa possibilità, tanto più il credito deve essere considerato "pagabile" con effetti immediati sul deficit ma non sul debito.

Secondo Eurostat, il meccanismo di cessione (oltre a creare una moneta complementare all'euro, cosa che evidentemente non piace) condurrebbe verso la classificazione dei bonus edilizi come crediti "pagabili" con la conseguenza di doverne contabilizzare l'ammontare totale lo stesso anno in cui si creano.

Un problema di natura contabile e non finanziaria (visto che gli effetti della pagabilità/non pagabilità sono gli stessi nell'orizzonte di utilizzo del credito) che non inciderebbe sul debito pubblico ma che ha portato il Governo a prendere una decisione immediata e senza possibilità di discussione.

Blocco delle cessioni: quali?

La maggior parte degli analisti di "primo pelo" ha accolto l'art. 2 del Decreto Cessioni evidenziando che lavori in corso e titoli presentati entro il 16 febbraio 2023 non sarebbero stati toccati dal blocco della cessione. Considerazioni che dimenticano completamente gli effetti:

  • sui progettisti (molti progetti non vedranno la luce e molti professionisti saranno costretti al contenzioso per il pagamento della loro "sacrosanta" parcella);
  • sulle imprese che (come qualsiasi attività imprenditoriale) aveva calibrato gli investimenti sulla base di una misura che non esiste più;
  • sui contribuenti stessi che non potranno più utilizzare alcun meccanismo diverso dalla detrazione diretta.

L'art. 2, del Decreto Cessioni, ai commi 2 e 3, ha previsto le eccezioni al blocco della cessione di cui all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) suddividendo gli interventi che accedono:

  • al superbonus;
  • agli altri bonus edilizi ordinari indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (ecobonus, sismabonus, bonus casa, fotovoltaico,...).

Le eccezioni per gli interventi di superbonus

Potranno continuare ad utilizzare il meccanismo delle opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio, gli interventi di superbonus che entro il 16 febbraio 2023:

  • avranno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS) - per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • avranno adottato la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentato la CILAS - per gli interventi effettuati dai condomini
  • avranno presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo - per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Le eccezioni per gli interventi diversi dal superbonus

Per tutti gli altri bonus edilizi, è possibile utilizzare le opzioni alternative di cui al citato art. 121 solo nel caso di interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • siano già iniziati i lavori - per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (edilizia libera);
  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus-acquisti).

Cos'altro blocca il Decreto Cessioni

Ciò che al momento allarma anche di più (visto che il Decreto Cessioni è già in vigore) è l'art. 2, comma 4 con il quale è stato disposto (inspiegabilmente) il blocco di tutti gli altri meccanismi alternativi già presenti nel nostro ordinamento che in questo caso vengono completamente abrogati senza alcun transitorio o eccezione.

Mi riferisco ai meccanismi previsti agli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013 che il Decreto cessioni ha abrogato ovvero quelli di cui:

- all'articolo 14 (Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica):

  • comma 2-ter - Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  • 2-sexies - Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  • comma 3.1 - A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

- all'articolo 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili):

  • comma 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo - Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  • comma 1-septies, secondo e terzo periodo - I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Chi non potrà più utilizzare le opzioni alternative

Lo stop al meccanismo di cessione di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio riguarderà tutti i bonus per interventi che a vario titolo sono stati assentiti da CILAS, altro tiolo o sono stati avviati (nel caso di edilizia libera) a partire dal 17 febbraio 2023. Per il sismabonus-acquisti utilizzato ai sensi dell'art. 121 il blocco riguarda tutti i contratti preliminari o definitivi di compravendita dell’immobile stipulati a partire dal 17 febbraio 2023.

L'abrogazione dei commi richiamati, relativi agli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, riguarderà:

  • gli interventi che accedono all'ecobonus ordinario per i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle seguenti condizioni:
    • art. 11, comma 2 del TUIR - reddito di pensione non superiore a 7.500 euro;
    • art. 13, comma 1, lettera a) del TUIR - reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
    • art. 13, comma 5, lettera a) del TUIR - reddito complessivo non superiore a 5.500 euro ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici
  • gli interventi che accedono all'ecobonus ordinario per tutti i soggetti beneficiari;
  • gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, per gli aventi diritto alla detrazione;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico ad una o più classi inferiori, realizzati sulle parti comuni dell'edificio, per gli aventi diritto alla detrazione;
  • gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici antisismici realizzati da imprese di costruzione, per gli acquirenti delle singole unità immobiliari.

Concludendo,lo stop alle varie forme di cessione avrà effetti immediati:

  • sulle flat tax;
  • sui pensionati;
  • sulle forniture in corso (per le cessioni di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013).

Un dramma che evidentemente chi ha scritto l'art. 2 del Decreto Cessioni non aveva considerato.

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