Superbonus e bonus facciate: crediti pagabili ma non rimborsabili

ISTAT chiarisce definitivamente il concetto di pagabilità del Superbonus e del Bonus Facciate. Nessun rimborso da parte dello Stato

di Redazione tecnica - 07/03/2023

Il fatto che il superbonus e il bonus facciate siano stati riclassificati come crediti "pagabili" significa che lo Stato dovrà corrispondere la parte di credito non compensata con i debiti del contribuente (beneficiario diretto, impresa o professionista)?

Superbonus e bonus facciate: la riclassificazione

La domanda non è peregrina perché alla luce dell'aggiornamento del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) e della riclassificazione ad opera di ISTAT del superbonus e del bonus facciate, la tipologia di crediti è rimasta quella per cui sono definiti

  • "non pagabili", tutti i crediti per cui la parte che eccede l'obbligazione del contribuente nel periodo in vigore viene “persa”;
  • "pagabili", quelli in cui viene comunque corrisposto al beneficiario l'intero ammontare del credito d'imposta (in un sistema di crediti d'imposta pagabili, i pagamenti o gli obblighi di pagamento sono concessi indipendentemente dall'entità del debito d'imposta, anche nel caso in cui non esista).

Ma, alla luce del meccanismo di cessione dei crediti, Eurostat ha definito 3 nuovi parametri che incidendo sulla probabilità di utilizzare interamente il credito, riclassificano i crediti non pagabili in "pagabili".

Superbonus e bonus facciate: devono essere rimborsati?

Ecco che la nuova classificazione ha fatto nascere due diverse interpretazioni:

  • da una parte chi sostiene che la classificazione e la definizione delle due tipologie di credito resta sempre quella per cui un credito pagabile va rimborsato a chi lo detiene;
  • dall'altra chi ha colto nella classificazione del credito solo la parte di contabilità per cui:
    • il credito pagabile va messo a bilancio tutto quando si matura il diritto ad utilizzarlo (con effetti immediati sul deficit)
    • un credito non pagabile va contabilizzato sugli anni di utilizzo.

A rispondere a questa domanda ci ha pensato ISTAT nella memoria depositata in VI Commissione (Finanze) alla Camera dei Deputati nell'ambito del percorso di conversione in legge del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) che, com'è noto, ha abrogato il meccanismo di cessione dei crediti edilizi.

Come rileva ISTAT "con l’eccezione di alcune deroghe per gli interventi già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta; rimane come unica possibilità di fruizione del credito l’utilizzo in detrazione fiscale".

Nella memoria depositata in Parlamento, ISTAT conferma che un'agevolazione è definita:

  • “non pagabile” se opera mediante il sistema fiscale ed è riconosciuta solo entro i limiti del debito fiscale del soggetto beneficiario in uno specifico anno, da intendersi con riferimento alla sola imposta lorda sui redditi dell’anno stesso. Nel sistema italiano è esemplificativa di questa tipologia la detrazione fiscale mediante la quale viene riconosciuta un’agevolazione al contribuente che ne beneficia in dichiarazione dei redditi in riduzione del debito fiscale dovuto nell’anno, ma solo fino a capienza dello stesso, salvo limitate eccezioni. Le agevolazioni di questo tipo sono riconosciute ai soli soggetti capienti;
  • “pagabili”, se eventuali eccedenze del credito rispetto al debito d’imposta del periodo sono comunque riconosciute al soggetto beneficiario (perché rimborsabili, o riportabili agli anni successivi o in altro modo utilizzabili).

Niente rimborso

ISTAT afferma pure che la caratteristica qualificante di un credito d’imposta “pagabile” è che l’intero importo dell’agevolazione è erogato al beneficiario, anche qualora dovesse superare la capienza del suo debito fiscale della imposta lorda sui redditi dell’anno stesso.

Il principio di “pagabilità”, conferma l'Istituto Nazionale di Statistica Italiano, deve essere inteso in un’accezione più ampia del rimborso diretto e immediato da parte della Pubblica Amministrazione, ritenendosi “pagabile” un’obbligazione certa da parte dello Stato a prescindere dal momento in cui essa verrà fruita dal beneficiario finale.

L'elemento chiave non è, quindi, l’effettiva erogazione in denaro del credito di imposta da parte della PA, quanto il fatto che, in un certo momento, anche non definito, risorse pubbliche saranno utilizzate per questo fine (ciò potrà avvenire all’inizio del periodo, in anticipo o in altro momento). Inoltre, non solo l’onere per la Pubblica Amministrazione può non essere immediato, ma può anche concretizzarsi in diverse forme: esborsi effettivi, minori entrate, riduzione di una obbligazione fiscale di uno dei beneficiari finali.

In altre parole, superbonus e bonus facciate diventano una nuova forma ibrida di crediti "pagabili" ma non rimborsabili dallo Stato.

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