Superbonus e Bonus facciate pagabili: via libera per i crediti incagliati di professionisti, imprese e famiglie?

ISTAT ha rivisto la classificazione del superbonus e del bonus facciate con effetti retroattivi a partire dal 2020

di Gianluca Oreto - 01/03/2023

Il Sistema Europeo di Contabilità Nazionale (SEC) parla chiaro e nella classificazione dei crediti fiscali considera pagabili quei bonus per i quali quando il maggior credito a fronte di un debito minore viene corrisposto a titolo di rimborso da parte dello Stato e non pagabili quelli che, se non utilizzati in compensazione dal contribuente, possono essere persi.

La nuova classificazione dei crediti edilizi

Ma, a seguito di una precisa richiesta dello Stato Italiano, Eurostat ha rivisto la classificazione dei crediti edilizi individuando una nuova tipologia di crediti borderline per i quali, a seguito di 3 precise caratteristiche (trasferibilità a terzi, utilizzo differito nel tempo e utilizzo in compensazione con altri debiti fiscali e contributivi), l’aumentata probabilità del loro utilizzo da parte del contribuenti deve portare alla loro classificazione come crediti “pagabili”.

Una nuova classificazione che ha portato ISTAT a rivedere la classificazione relativa a due importanti bonus del nostro Paese:

  • il superbonus di cui all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
  • il bonus facciate (ormai defunto) di cui all'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020).

A seguito dell'aggiornamento del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) e della recente audizione al Senato del dott. Luca Ascoli (direttore delle statistiche di finanza pubblica di Eurostat), ISTAT, nel nuovo rapporto “PIL e indebitamento AP” pubblicato oggi afferma:

Alla luce del nuovo quadro interpretativo e a seguito dell’esito degli approfondimenti metodologici condotti congiuntamente da Istat e Eurostat, è quindi mutato il trattamento contabile del “Superbonus 110%” e del cosiddetto “Bonus facciate” a partire dall’anno di stima 2020. Entrambi i crediti di imposta sono ora classificati come crediti di imposta di tipo “pagabili”, e registrati nel conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche come spese per l’intero ammontare, coerentemente con il momento di registrazione previsto dal MGDD 2022, ossia nel momento di sostenimento della spesa di investimento agevolata.

Quali effetti per professionisti, imprese e famiglie?

A questo punto delle due una:

  • se il credito fosse stato non pagabile (con possibilità di spalmarlo negli anni di detrazione), il deficit per le casse dello Stato sarebbe stato minore (sulla singola annualità) ma il contribuente avrebbe potuto perdere la detrazione;
  • ma se il credito deve essere considerato pagabile (con la conseguenza di inserirlo tutto a bilancio nell’anno in cui si matura il diritto alla detrazione), il deficit per le casse dello Stato è maggiore nell’anno di riferimento e il contribuente non può perderlo ma può chiederlo a rimborso nel caso in cui non riesca a compensarlo con i suoi debiti (capienza fiscale).

Se bonus facciate e superbonus devono essere considerati retroattivamente "pagabili", lo Stato dovrebbe farsi carico del loro rimborso per tutti i crediti presenti nei cassetti fiscali e non utilizzati per limitata capienza fiscale.

Il commento di ANCE

Chiaro è il commento della Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Federica Brancaccio, che a seguito dell’aggiornamento da parte di ISTAT ha affermato “I pareri di Istat e Eurostat hanno chiarito una volta per tutte che i crediti derivanti dai bonus edilizi sono già stati contabilizzati nel bilancio dello Stato e quindi, come sosteniamo da tempo, possono e devono essere pagati subito alle famiglie e alle imprese dell’edilizia”.

Secondo la nuova classificazione, infatti, lo Stato non si potrebbe sottrarre al rimborso del credito non compensato con la capienza fiscale di professionisti, imprese e famiglie.

Quelle stesse imprese - spiega la Presidente Ance - che, come certifica l’Istat, hanno trainato il Pil del 2021 e del 2022 (+20,7% e +10,2% il valore aggiunto delle costruzioni nei due anni) e che se messe in condizioni di operare possono fornire un apporto determinante anche alla crescita del 2023”.

Per questo emerge con ancora più forza - conclude Brancaccio - la necessità di risolvere il problema della liquidità delle imprese e delle famiglie così da non vanificare lo sforzo che è stato fatto per spingere l’economia”.

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