Superbonus e Cessione del credito: 10 proposte di modifica al Decreto cessioni

Le proposte degli Esodati del Superbonus per la conversione in legge del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni)

di Redazione tecnica - 06/03/2023

Dalla richiesta di proroga per completare i lavori fino ad una modifica del regime transitorio previsto per l’utilizzo delle opzioni alternative dal Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni). Sono 11 le proposte arrivate dal gruppo che fa capo agli Esodati del Superbonus, in riferimento al percorso di conversione in legge del Decreto Cessioni che, com’è noto, ha bloccato ogni forma di cessione del credito o sconto in fattura a partire dal 17 febbraio 2023.

Decreto Cessioni: la conversione in legge

Mentre il Decreto Legge n. 11/2023 è immediatamente in vigore, come le decisioni prese dal Governo senza il necessario confronto con le parti interessate, nel percorso di conversione in legge sembrerebbe che voglia attivarsi un dialogo anche con chi dopo gennaio 2022 si è ritrovato ad affrontare le problematiche connesse al blocco della cessione del credito.

Il problema degli incentivi in edilizia e dei crediti incagliati - affermano gli Esodati del Superbonus - ha ormai assunto, da oltre un anno, proporzioni di carattere nazionale e necessita di soluzioni immediate e concrete per evitare un imminente disastro socio-economico del paese.
È necessario salvare tutta la grande rete delle imprese coinvolte nell’impasse (si tratta soprattutto di PMI che con il loro gigantesco indotto contribuiscono in maniera sostanziale al PIL), i professionisti che hanno investito importanti risorse economiche ed intellettuali in queste misure di Stato e, soprattutto, i tanti committenti proprietari di immobili oggetto di intervento che hanno solo avuto l’ardire di credere in una legge dello Stato, intaccando i risparmi e il loro bene primario per eccellenza: la casa
”.

Le proposte degli Esodati del Superbonus

Con questa premessa, gli Esodati del Superbonus hanno ribadito le loro proposte e chiesto al Governo di ragionare su temi e soluzioni proposte quali “l’immediata proroga di alcune scadenze di natura economico-fiscale assolutamente necessarie per poter permettere almeno di completare i lavori in corso, oltre ai meccanismi concreti consigliati utili per agevolare la cessione dei crediti smaltendo l’accumulo abnorme di crediti fiscali incagliati che non sono stati convertiti in liquidità nell’economia reale del Paese”.

Sono 10 le proposte e riguardano:

  1. proroghe fiscali necessarie per completare i lavori;
  2. acquisto dei crediti fiscali da parte delle partecipate dirette del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  3. utilizzo in compensazione diretta tramite F24;
  4. deroga esplicita all’art. 321 CPP per i crediti fiscali;
  5. Discount Rate Cap per le operazioni di cessione dei crediti d’imposta;
  6. distribuzione del credito di imposta negli anni;
  7. diritto al frazionamento del credito fiscale;
  8. miglioramento della funzione per l’interscambio già presente in AdE ( cassetto fiscale) con l’aggiunta con la funzione specifica di caricamento documentazione che certifica il credito fiscale presente nel cassetto;
  9. proroga validità del DURC e non applicazione more e sanzioni per il ritardo dei pagamenti di imposte – moratoria sui debiti;
  10. regime transitorio.

Riportiamo di seguito integralmente le proposte degli Esodati del Superbonus.

Proroghe fiscali necessarie per completare i lavori

I sopracitati problemi relativi ai crediti non monetizzati sono stati causa di forti rallentamenti e/o sospensione dei lavori da parte delle imprese per motivi di liquidità avendo i crediti incagliati, e benché in relazione alle “unifamiliari” sia stata fissata la scadenza al 31 marzo 2023 per i pagamenti, tale scadenza rischia per i più di non poter essere rispettata.

Moltissimi, infatti, sono i cantieri parzialmente eseguiti per cui i beneficiari non riusciranno più a sostenere le spese nei tempi previsti, così come per i condomini le scadenze stabilite risultano incompatibili con i tempi necessari per realizzare i lavori e sostenere le spese, e questo a causa del problema dei crediti incagliati visto che da ormai oltre un anno non è più possibile trovare alcun canale effettivo per la monetizzazione dei crediti che invece nel 2021 si riuscivano a cedere con estrema facilità.

Non solo: essendoci a breve la scadenza per l’invio sui portali degli enti preposti (ENEA e AdE) nel prossimo mese di marzo 2023, in tale periodo si concentrerebbe una tale quantità di invii che di fatto renderebbero inutilizzabili tali servizi telematici, come purtroppo accaduto ciclicamente in questi due anni in prossimità di scadenze di impatto anche molto inferiore a questi, che saranno di portata assolutamente straordinaria, anche dal punto di vista numerico, essendo concomitanti con tantissimi fine lavori per le unifamiliari per la misura in scadenza.

Per tali motivazioni chiediamo con carattere di assoluta urgenza:

  • una proroga urgente del termine per inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione di cessione del credito attualmente prevista per il 31/03/2023 al 16/03/2024 per tutti i beneficiari che abbiano sostenuto le spese al 31/12/2022 in seguito dell’esecuzione dei lavori citati nell’art. 121 del DL 34/2020 cd “Decreto Rilancio” altrimenti la prima annualità verrà irrimediabilmente persa dal beneficiario;
  • proroga del termine per il sostenimento della spesa in relazione al le unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti, che hanno presentato il titolo edilizio e che abbiano realizzato al 30/09/2022 il 30% entro la data di scadenza del titolo edilizio o comunque entro 31/12/2023;
  • proroga del termine per il sostenimento della spesa per i condomini e per gli altri soggetti che hanno lavori in corso o che hanno presentato il titolo edilizio entro la data del 25/11/2022 o entro il 31/12/2022 così come previsti nel D.L 176/2022 convertito in legge 6/2023 e legge 197/2022 entro i limiti di scadenza del titolo edilizio o comunque entro il 31/12/2024.

Acquisto dei crediti fiscali da parte delle partecipate dirette del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Si propone l’acquisto dei crediti fiscali da parte delle partecipate del Ministero dell’Economia e delle Finanze e in particolare da parte di Poste spa, Cassa Depositi e Prestiti e MCC Medio Credito Centrale. Queste società possono, in qualsiasi momento, su input del MEF (quindi senza alcun decreto) attivarsi per acquistare i crediti fiscali in tempi brevi.

La riapertura all’acquisto dei crediti da parte delle partecipate del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di altre società controllate come Leonardo, Fincantieri Ferrovie dello Stato, Anas etc. libererebbe un’altissima capacità di assorbimento dei crediti d’imposta permettendo l’immediato ritorno all’acquisto sia di crediti maturati con sconto in fattura da parte delle imprese esecutrici, che di crediti detenuti dai professionisti e soprattutto dai beneficiari committenti, i quali a seguito alla brusca interruzione del servizio di acquisto del credito fiscale da parte di Poste Italiane SpA , avvenuta all’inizio del mese di novembre 2022 non hanno più alcuna possibilità di cessione del proprio credito.

Utilizzo in compensazione diretta tramite F24

Proponiamo di dare alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n, 385, la possibilità utilizzare, in tutto o in parte, i crediti fiscali in riduzione dei versamenti F24 eseguiti con le modalità dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, eseguiti dai contribuenti che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa. In tal modo, il contribuente fornirà alla banca la provvista necessaria per il pagamento dell’importo a debito del modello F24 (che la banca addebiterà sul conto corrente del contribuente alla data di versamento indicata nel modello stesso); dal canto suo la banca potrà ridurre, in tutto in parte, l’importo da riversare all’erario con il “montante crediti” disponibile per l’importo corrispondente al debito del modello F24 senza che questa sia da considerarsi cessione.

Va da se che è corrispondentemente necessario a fronte di flusso in uscita ed impiego fiscale della banca a favore del pagamento degli F24 dei clienti della banca ci sia l’impegno della stessa ad acquistare dal mercato altrettanto volume di crediti .

Questa misura consente ad imprese e committenti di trovare l’interlocutore bancario ancora capiente.

Deroga esplicita all’art. 321 CPP per i crediti fiscali

Il DL 11/2023 è intervenuto sulla responsabilità solidale fornendo una check-list documentale a dimostrazione dell’adeguata diligenza, pertanto ora le banche potranno operare con maggiore tranquillità, ma bisogna ricordare che su tal fronte è necessaria anche un’esplicita deroga all’art. 321 CPP per i crediti fiscali, acquistati dal cessionario in buona fede in quanto, come dimostrato da numerose recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, il sequestro di tali crediti in capo al cessionario, anche incolpevole, sono purtroppo sempre possibili.

Senza tale esplicito e dirimente dispositivo normativo, la circolazione effettiva e su grandi volumi dei crediti sarà comunque impossibile, infatti numerosi istituti di credito hanno fermato l’acquisto di crediti proprio a seguito di tali sentenze , essendo comunque presente un rischio di sequestro, e quindi di perdita del capitale investito, anche avendo assolto alla adeguata diligenza chiesta al cessionario che ora è di fatto normata dal nuovo DL 11/2023 con la check-list documentale da fornire per dimostrarla.

Quanto sopra è attuabile poiché i crediti generati per l’esecuzione dei lavori edili e per tutti gli incentivi sono garantiti dalle polizze assicurative dei professionisti, rilasciate da compagnie di assicurazioni con sedi stabili in Italia che, come previsto dalla normativa vigente, garantiscono la perdita del beneficio per il beneficiario e per le casse dello stato.

Discount Rate Cap per le operazioni di cessione dei crediti d’imposta

Nell’ultimo anno si è purtroppo registrato un aumento significativo dei tassi di sconto sul valore nominale dei crediti d’imposta oggetto di compravendita.

Al fine di evitare che i tassi di sconto applicati possano continuare ad aumentare, dovrebbe essere previsto per legge un Discount Rate Cap (DRC) come già previsti per il regolamento di altre operazioni finanziarie come anticipo fatture o factoring, prevedendo la definizione di tale tasso DRC limite collegandolo ad un tasso variabile di riferimento a valori europei come EURIRS e/o BCE che tenga conto dell’inflazione e poi definire uno spread bancario aggiuntivo che sia comparabile con chiarezza tra tutti gli operatori, come avviene con i mutui. Il DRC dovrebbe essere quindi composto dalla componente variabile su base EURIRS/BCE più lo spread bancario limite, come sopra indicato.

Si propone di prevedere pertanto un meccanismo di determinazione di tale tasso limite DRC che stabilisca tale componente dello spread bancario limite che non sia mai superiore ad una certa soglia predeterminata, a tutela di chi detiene tali crediti mettendo al riparo tali soggetti da pericolose dinamiche speculative purtroppo avvenute nel corso dell’ultimo periodo.

Per suggerire un tasso limite di riferimento da non superare (DRC), riteniamo che attualmente per i crediti a 4/5 anni il prezzo di acquisto non debba mai scendere sotto il 90% del valore e al 75% per tutti gli altri crediti decennali.

Distribuzione del credito di imposta negli anni

Le attuali disposizione normative prevedono per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto- legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario.

Proponiamo:

  • la possibilità di estendere, per tutti i crediti Superbonus presenti nei cassetti fiscali e per tutti i crediti futuri generati di usufruire del credito d’imposta non più a quattro anni bensì a cinque;
  • previa richiesta preventiva ad AdE, a scelta del possessore del credito d’imposta rinveniente dai lavori di Superbonus, la possibilità di usufruirne fino a 10 rate annuali di pari importo.

Diritto al frazionamento del credito fiscale

E’ necessario che il credito fiscale sia frazionabile illimitatamente anche per quelli generati dopo il 1° maggio 2022, per consentire la cessione anche frazionata nell’infra annualità.

Per garantire la tracciabilità si suggerisce di generare - aggiungere al codice identificativo primario un ulteriore sub.

I crediti devono essere frazionabili al centesimo di euro, come è stato proposto nel disegno di legge a prima firma de Bertoldi all’articolo 2.

Miglioramento della funzione per l’interscambio già presente in AdE ( cassetto fiscale) con l’aggiunta con la funzione specifica di caricamento documentazione che certifica il credito fiscale presente nel cassetto

Per rendere agevole ed efficiente la transazione dei crediti d'imposta tra privati, si propone il completamento della procedura con l’inserimento di un'apposita funzione per il caricamento della documentazione elencati nel DL 11/2023 che certificano il credito

Tale funzione certamente consente la immediata verifica e la disponibilità del documenti come previsti ed elencati dal DL 11/2023 consentendo quindi alle preposte autorità di controllo di effettuare verifiche desiderate su tale documentazione.

Proroga validità del DURC e non applicazione more e sanzioni per il ritardo dei pagamenti di imposte – moratoria sui debiti

Si propone l’introduzione di una disposizione normativa che preveda:

  • per quelle imprese in possesso di crediti incagliati opportune proroghe in materia di regolarità contributivo (DURC), di almeno un ulteriore altro semestre, un simile provvedimento è stato già adottato dal Legislatore per far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia COVID-19;
  • per le imprese ed i professionisti che alla data del 31/12/2022 hanno crediti fiscali giacenti sui cassetti fiscali che non hanno potuto monetizzare nell’anno non si deve tenere conto ai fini del calcolo delle imposte la sopravvenienza attiva derivante dalla maggiorazione del credito d’imposta elevato al 110%;
  • per le imprese e i professionisti che alla fine dell’anno d’imposta 2022 hanno crediti giacenti sui cassetti fiscali e che non hanno potuto monetizzare nell’anno andrebbe previsto un meccanismo al fine di non applicare more e sanzioni per il ritardo dei pagamenti di imposte, contributi etc.;
  • per le imprese, i professionisti , i privati committenti e per i loro fornitori, che a seguito della mancata monetizzazione dei crediti d’imposta non hanno potuto onorare i debiti contratti e sono stati oggetto di protesti, Decreti ingiuntivi, azioni legali da parte di banche;
  • fornitori o istituzioni finanziarie o segnalazioni in CRIF per mancati pagamenti , tali azioni siano sospese e che a seguito dell’avvenuto pagamento del debito nominale, ricorrendo eventualmente anche alla cessione dei crediti in favore dei creditori, senza aggravi di spese e oneri legali , si provveda alla cancellazione d’ufficio di tutte le azioni e o segnalazioni.

Regime transitorio

Lo stop alla cessione dei crediti è entrato in vigore con un preavviso di poche ore, lasciando disorientati molti committenti, progettisti e imprese impegnati in lavori o in procinto di avviarli, per questo in sede di conversione del DL 11/2023 dovrebbe essere previsto un regime transitorio avente lo scopo di tutelare gli investimenti già effettuati, a solo titolo esemplificativo:

  • per tutti gli interventi ove i professionisti hanno ultimato i progetti alla data di entrata in vigore del decreto che non hanno avuto la possibilità di presentare la CILAS;
  • permettere la cessione del credito a chi volendo usufruire del Sismabonus acquisti, in data antecedente al 16/02/2023 ha sottoscritto il preliminare di acquisto dell’abitazione senza tuttavia aver provveduto alla registrazione;
  • premettere la cessione del credito/sconto in fattura qualora entro il 16/02/2023 sia stata presentata la richiesta di autorizzazione paesaggistica o siano presenti altri atti con data certa che dimostrino l’avvio delle operazioni preliminari alla realizzazione dell’intervento.

Conclusioni

Gli Esodati del Superbonus concludono “Le presenti proposte sono state oggetto di attenta valutazione e analisi da parte dei soggetti direttamente interessati dal flagello del blocco dei crediti avvenuti nel corso del 2022, ovvero imprese, professionisti e committenti, che conoscono alla perfezione le criticità e le problematiche ora da risolvere.
Suggeriamo con forza al Governo di valutare le seguenti proposte, in particolare la questione delle proroghe assolutamente necessarie e urgentissime come riportato al punto 1, per poter completare con serenità i lavori ed evitare che i cantieri non possano essere terminati in tempo per colpa di leggi che sono state continuamente cambiate in corsa, e che avrebbe conseguenze senza precedenti per la tenuta socio-economica del paese oltre a generare una miriade di contenziosi legali proprio contro lo Stato stesso”
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