Superbonus e cessione del credito: i possibili scenari per il futuro

Le possibili evoluzioni del Superbonus e del meccanismo di cessione del credito previsti agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)

di Gianluca Oreto - 19/12/2022

Voci che si rincorrono, dichiarazioni delle forze di maggioranza che vengono smentite dopo poche ore dalle forze di maggioranza stesse, diverse possibilità di intervento, scadenze, aliquote che cambiano, continui interventi correttivi modificati copiosamente nel passaggio tra Governo e Parlamento...Signore e signori benvenuti nel mondo del Superbonus 110%, la detrazione fiscale più discussa dell’ultimo decennio che ancora oggi viene confusa con il meccanismo di cessione dei crediti edilizi, ovvero la modalità alternativa di utilizzo dei bonus edilizi.

Superbonus 110% e cessione del credito: da opportunità a disastro

Una detrazione fiscale nata a maggio 2020 sotto la cattiva stella del provvedimento normativo utilizzato (il Decreto Legge), che ha attraversato 3 diversi Governi e 21 correttivi che ne hanno sistemato criticità e dimenticanze oltre che ridisegnato la filosofia stessa che aveva ispirato il primo legislatore.

E come ogni misura “importante”, anche le disposizioni contenute negli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) scontano l’assenza di unione di intenti in un Paese frammentato in tante forze politiche e continui cambi di Governo che destabilizzano decisioni e programmi.

Ciò che dopo 31 mesi appare strano è questo tentativo (ancora in corso) di mescolare la detrazione fiscale (il superbonus) e il meccanismo della cessione del credito. Un binomio che, insieme, è riuscito a far decollare il PIL e il comparto della riqualificazione del patrimonio edilizio, in particolare residenziale, creando una forte impennata della curva degli interventi. Ma anche due misure distinte che avrebbero potuto viaggiare su due binari differenti, ognuno dei quali da affinare e migliorare.

Ma come è ormai noto, a gennaio 2022 Governo e Parlamento hanno avviato un percorso di involuzione normativa, le cui uniche vittime sono contribuenti, imprese e professionisti invischiate in lavori conclusi, sconto in fattura ma crediti impossibili da cedere o, peggio ancora, in cantieri aperti che non possono essere portati a termine a causa dell’assenza di liquidità.

Ma chi pensa che la causa di questo dramma vada ricercata nell’art. 119 del Decreto Rilancio (per quanto la sua formulazione normativa sia stata pessima sin dal principio) è completamente fuori strada. I mali del comparto affondano le loro radici sulle modifiche apportate all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 ovvero al cambio di filosofia nella circolazione dei crediti edilizi che da illimitata si è trasformata in una trappola per chi era convinto di avviare un lavoro e trovare qualcuno disponibile ad acquistare il credito maturato.

Cessione del credito: lo stato dell’arte

L’attuale versione del meccanismo delle opzioni alternative prevede sempre:

  • lo sconto in fattura fino all’ammontare della fattura, applicato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari;
  • la cessione del credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Altri aspetti da considerare:

  • ai terzi cessionari (le banche e gli intermediari finanziari) è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo;
  • i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate;
  • al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Le ultime due disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Ultimi due aspetti importanti riguardano:

  • la responsabilità solidale del cessionario che viene limitata ai soli casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave;
  • la mancata deroga all’art. 312 del Codice di procedura penale e, quindi, la possibilità che il credito maturato possa essere sempre sottoposto a sequestro preventivo anche in caso di utilizzo delle opzioni alternative.

Oggi è, altresì, necessario distinguere (e non confondere):

  • l'aliquota fiscale del bonus edilizio;
  • l'attuale quadro normativo e la conseguente risposta del mercato ai nuovi interventi;
  • la detrazione fiscale maturata per interventi nati e basati in un contesto normativo differente con regole diverse che oggi non esistono più;
  • i crediti rimasti bloccati proprio a causa del punto precedente.

Superbonus e cessione del credito: lo stato dell’arte post Decreto Aiuti-quater

Benché fosse ormai evidente che il Superbonus avrebbe potuto percorrere il suo binario fino alla conclusione dell’orizzonte temporale, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater) il Governo ha deciso di intervenire pesantemente sulla detrazione fiscale, lasciando poco spazio agli interventi per far fronte al blocco dei crediti edilizi.

Le recenti dichiarazioni del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti hanno tra le altre cose lasciato intendere la volontà politica di ricondurre il credito edilizio all’interno del perimetro della detrazione diretta, facendo sparire il meccanismo delle opzioni alternative. Ed è proprio per questo che, al momento, l’unico intervento previsto dal Decreto Aiuti-quater riguarda la possibilità per i cessionari di spalmare il credito acquistato in 10 anni anziché 4/5 (art. 9, comma 4).

Più corposo è, invece, l’intervento sulle detrazioni fiscali che con un preavviso di appena 7 giorni hanno subito una rimodulazione dell’aliquota che per il 2023 diminuirà dal 110% al 90%, fatta eccezione per i soggetti di cui alle lettere a) e d-bis), comma 9, art. 119 del Decreto Rilancio (condomini, persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 u.i, onlus, adv e ads), che potranno continuare ad utilizzare l’aliquota del 110%:

  • agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13 -ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Superbonus e cessione del credito: i possibili scenari

A questo punto, considerate le proteste di tutto il comparto delle costruzioni e le pressioni della maggior parte delle forze parlamentari, le strade a disposizione sono due:

  • modificare l’art. 9 nel percorso di conversione in legge del Decreto Aiuti-quater, con il serio rischio di arrivare a metà gennaio 2023 inoltrato e vanificare qualsiasi tentativo di sanare la situazione;
  • utilizzare la Legge di Bilancio 2023 per prevedere un nuovo sistema di eccezioni alla rimodulazione dell’incentivo fiscale, abrogando i contenuti dell’art. 9 del Decreto Aiuti-quater.

Ed è proprio quest’ultima l’ipotesi al momento più plausibile, come dimostrato anche da un emendamento presentato al disegno di legge di Bilancio 2023 dai deputati Fabrizio Benzoni e Antonio D'Alessio che vorrebbero aggiungere l'articolo 136-bis recante "Misure in materia di efficienza energetica e di sicurezza antisismica".

Una nuova disposizione che avrebbe lo scopo di:

  • consentire l’utilizzo del bonus 110% nel caso di CILAS presentate entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio stesso (che generalmente entra in vigore l’1 gennaio);
  • prevedere che qualora siano necessarie ulteriori autorizzazioni, quali di natura paesaggistica o antisismica, esse possono essere richieste entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
  • consentire l’utilizzo del superbonus 110% agli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.

La strada è ancora lunga e in salita.

L'emendamento del Ministro dell'Economia

Contemporaneamente, ieri in tarda serata il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha presentato in commissione Bilancio della Camera un terzo pacchetto di emendamenti del governo al disegno di legge di Bilancio. Tra questi alla fine viene recepita la volontà emersa al Senato di prorogare la data di presentazione della CILAS al 31 dicembre 2022 per far mantenere ai condomini il 110% sulle spese sostenute nel 2023. L'emendamento sarebbe stato approvato nel percorso di conversione del Decreto Aiuti-quater ma per motivi di tempo sarà anticipato in legge di Bilancio 2023.

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