Superbonus e cessione del credito: quando utilizzarla

A quali condizioni è possibile esercitare l'opzione prevista dall'articolo 121 del Decreto Rilancio?

di Redazione tecnica - 28/01/2022

È un argomento caldo in questi giorni, in previsione dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni-Ter, che all’art. 28 ne sta modificando l’impianto di utilizzo. Stiamo parlando della cessione del credito, una delle opzioni previste per l’utilizzo di numerose agevolazioni fiscali, tra cui il Bonus Casa e il Superbonus.

Agevolazioni fiscali: quando usare la cessione del credito

Ricordiamo che la cessione del credito è un accordo contrattuale attraverso il quale si trasferisce il diritto di credito di un soggetto (cedente) ad un acquirente terzo (cessionario), che lo acquista ad un determinato prezzo, per poi procedere alla riscossione nei confronti del debitore (ceduto). Si tratta di un meccanismo utilizzato frequentemente nel caso di agevolazioni fiscali.

In questo modo i contribuenti possono subito recuperare quanto speso, cedendo ad esempio il proprio credito d'imposta alle banche; stessa cosa per le aziende che offrono lo sconto in fattura, perché la cifra restante dall'acquisto verrà appunto anticipata e poi recuperata come credito da cedere.

Cessione del credito: l'art. 121 del Decreto Rilancio

La cessione del credito è una delle opzioni esercitabili per interventi di ristrutturazione edilizia e per interventi di riqualificazione energeticasismica, come stabilito dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), inerente proprio la “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile”.

In particolare, il comma 1 dell’articolo stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà (ancora per poco) di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Recentemente, con il D.L. n. 157/2021 (cd. "Decreto Antifrode"), è stato inserito il comma 1-ter: esso stabilisce che per l’asseverazione dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi previsti al comma 2, è necessario il visto di conformità, rilasciato da tecnici abilitati.

Cessione del credito: interventi per cui è possibile richiederla

La cessione del credito si applica per le spese relative agli interventi di:

  • a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere (( a), b) e d) )), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. “Bonus Casa”);
  •  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 (cd. “Ecobonus” e Superbonus 110%);
  •  c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 (cd. “Sismabonus” e Superbonus 110%);
  • d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. “Bonus Facciate”);
  • e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
  •  f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
  • f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter  del D.L. n. 34/2020

Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

I vantaggi di sconto in fattura e della cessione del credito

Lo sconto in fattura e la cessione del credito rappresentano due vantaggiose soluzioni perché permettono di supportare la disponibilità economica del contribuente, oppure di utilizzare le agevolazioni fiscali nei casi di incapienza fiscale.

Si tratta di una situazione molto comune, come dimostra il recente quesito posto a Fisco Oggi, la rivista online di Agenzia delle Entrate, da parte di un contribuente proprietario di un immobile: in mancanza di altri redditi, è possibile accedere al Superbonus attraverso la cessione del credito?

La risposta è stata affermativa: in assenza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, il contribuente che dispone solo del reddito derivante da un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del Superbonus mediante appunto una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020.

In caso di scelta di cessione del credito, questa va comunicata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021.

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